Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 47691 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nata a NAPOLI il 26/07/1947
avverso il decreto del 12/06/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli – Sezione misure di prevenzione ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME e avente ad oggetto la revoca della misura di prevenzione della confisca, applicata con decreto del medesimo Tribunale del 13/04/2007 e divenuta irrevocabile in data 11/01/2013, con riferimento a beni ritenuti essere nella diretta o indiretta disponibilità dell’istante.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423. In sede di cognizione, la COGNOME e i suoi familiari, parimenti ivi imputati, sono stati assol dall’accusa di esser stati a vario titolo intranei all’associazione camorristica; ta accertamento si pone in insanabile contrasto, pertanto, con l’esito del procedimento di prevenzione.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è da qualificare come appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
4.1. Giova precisare – in punto di inquadramento della vicenda – come sia stata proposta, il 27/11/2014, una prima istanza di revoca della confisca, basata sulla sopravvenuta carenza del presupposto della pericolosità, stante la accertata inesistenza della consorteria criminale della quale la COGNOME era indicata esser stata intranea, nella veste di capo e risultando parimenti aggrediti i temi della perimetrazione del provvedimento ablatorio stessa, nonché della sproporzione reddituale.
4.2. Tale prima istanza è stata disattesa dal Tribunale di Napoli – Sezione misure di prevenzione, con provvedimento del 27/05/2015.
4.3. La nuova istanza presentata, nell’interesse della Suarni, in data 17/04/2023, ha invocato la revocazione della confisca, valorizzando l’intervenuta irrevocabilità della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, pronunciata nei confronti dei coimputati della suddetta, dall’imputazione di partecipazione alla consorteria criminale.
4.4. La Corte di appello ha anzitutto chiarito trattarsi di ipotesi di revoca della confisca ex art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non potendo trovare applicazione, quindi, l’istituto della revocazione della confisca ex art 28 d.lgs. 06
settembre 2011, n. 159, operativo esclusivamente quanto ai procedimenti in cui la proposta sia stata formulata dopo il 13 ottobre 2011 e non, genericamente, a tutti i procedimenti pendenti.
4.5. Nel provvedimento impugnato, inoltre, è stato ricordato come già nel decreto stesso, del quale si auspica la revoca, venisse dato conto sia del proscioglimento della Suarni dalla imputazione ex art. 416-bis cod. pen., sia della assoluzione dei coimputati dalla medesima contestazione, disponendosi cionondimeno la confisca dei beni in danno della attuale ricorrente, per essere ella ritenuta pericolosa; trattasi di provvedimento ormai divenuto irrevocabile.
4.6. Il Tribunale di Napoli, inoltre, ha sottolineato come già la prima istanza disattesa, risalente al 2014, presentasse il medesimo oggetto e fosse fondata sugli stessi presupposti; reiterativa delle medesime argomentazioni, infine, è stata giudicata l’ultima istanza, rigettata mediante il provvedimento ora al vaglio di questo Collegio.
4.7. Il Tribunale, in definitiva, ha ritenuto che le due sentenze succitate, pronunciate rispettivamente nei confronti della Suarni e dei coimputati, non rappresentassero prove nuove, atte a legittimare la revoca “ex tunc’ della misura.
La soluzione della dedotta questione, però, pone una questione pregiudiziale, inerente alla corretta individuazione dello strumento processuale da adottare, al fine di proporre impugnazione avverso il rigetto dell’istanza di revoca della confisca, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956.
Occorre rifarsi, pertanto, al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale – avverso il provvedimento del Tribunale che decide, ai sensi dell’art. 7 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in ordine all’istanza di revoca della misura di prevenzione della confisca – è esperibile il mezzo impugnatorio dell’appello e non il ricorso per cassazione; tale soluzione si fonda sulla applicazione analogica della disciplina prevista dall’art. 4 della medesima legge (Sez. 6, n. 9858 del 23/10/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243055; si veda anche, in motivazione, Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277156; sulla medesima direttrice interpretativa si sono posizionate Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, COGNOME, Rv. 264618; Sez. 1, n. 21374 del 21/05/2008, COGNOME, Rv. 240097; Sez. 1, n. 18665 del 01/04/2008, Natale, Rv. 240186; Sez. 1, n. 47413 del 23/11/2007, COGNOME, Rv. 238172; Sez. 6, n. 21934 del 21/02/2006, COGNOME, Rv. 234688; Sez. 1, n. 1817 del 25/10/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 236025; Sez. 1, n. 32483 del 18/06/2004, COGNOME, Rv. 229411; Sez. 1, n. 11408 del 30/01/2004, Indelicato, Rv. 227551; Sez. 1, n. 42885 del 23/10/2002, COGNOME, Rv. 222892; Sez. 1, n. 41141 del 17/10/2002, COGNOME, Rv. 222767; Sez. 1, n. 6307 del 23/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218154;
Sez. 1, n. 875 del 11/10/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218913; Sez. 2, n. 648 del 31/01/2000, COGNOME, Rv. 215397; Sez. 6, n. 4239 del 16/12/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 216509; Sez. 1, n. 6050 del 01/12/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212195; Sez. 1, n. 4209 del 19/06/1997, COGNOME, Rv. 208405; Sez. 1, n. 6236 del 28/12/1994, dep. 1995, COGNOME, Rv. 200537).
Alla luce delle considerazioni che precedono – nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, di cui all’art. 568 comma 5 cod. proc. pen. – il ricorso deve essere qualificato quale appello e, consequenzialmente, deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, 22 novembre 2024.