Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39805 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39805 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2144/25
NOME COGNOME
CC Ð 28/11/2025
NOME COGNOME
Relatore-
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nellÕinteresse di NOME COGNOME, nato a Corleone il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 13/06/2025 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria e le conclusioni scritte trasmesse, a mezzo p.e.c., dal nuovo difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per lÕannullamento dellÕordinanza impugnata.
Si procede in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 644 comma 1 cod. pen., 629 cod. pen. e 582, 585 in relazione allÕart. 576, comma 1 n. 1 cod. pen., descritti ai capi da 1 a 5 della provvisoria incolpazione.
1.1. Con ordinanza in data 13 giugno 2025, depositata il 28 luglio 2025 e comunicata al difensore il successivo 29 luglio, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, in parziale accoglimento dellÕappello proposto dal Pubblico ministero avverso lÕordinanza di rigetto della richiesta di applicazione degli arresti domiciliari -per ritenuto difetto dei gravi indizi di colpevolezza- emessa il 3 aprile 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, erano applicate, nei confronti dellÕindagato oggi ricorrente, riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza non ravvisati dal G.i.p., le misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa e alla madre di costei e dellÕobbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. LÕesecuzione delle misure coercitive applicate era sospesa fino alla definitivitˆ, secondo quanto dispone il comma 3 dellÕart. 310 cod. proc. pen.
1.2. Tale ordinanza era impugnata dal ricorrente, che deduceva, con il primo motivo, lÕinosservanza della norma processuale, con riferimento agli artt. 272 cod. proc. pen., 13 Cost., 276 e 307 cod. proc. pen., avendo il Tribunale della cautela illegittimamente applicato due diversi presidi cautelari personali, nonostante nessuno dei reati contestati fosse contemplato nellÕelenco dellÕart. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., nŽ ricorressero precedenti violazioni alle misure disposte, tali da giustificare un aggravamento del presidio non detentivo.
1.3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dei principi di proporzionalitˆ e adeguatezza nellÕapplicazione delle misure cautelari, assumendo, in particolare, che lÕobbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non abbia un Òfondamento logico e giuridicoÓ, nŽ sia argomentata dal Tribunale la necessitˆ di concorrenza dei distinti presidi cautelari.
Con memoria, accompagnata da corredo di atti giurisdizionali ulteriori, il nuovo difensore del ricorrente (AVV_NOTAIO) rappresentava che, per effetto di novella iniziativa cautelare, il ricorrente era attualmente ristretto agli arresti domiciliari (elettronicamente presidiati), nellÕambito del medesimo procedimento, in relazione al delitto descritto al capo 6 della incolpazione, fatto diverso ed ulteriore rispetto a quelli oggetto del ricorso di che trattassi.
Si è giˆ detto, poco sopra, che il Tribunale per il riesame di Palermo, pronunciandosi sullÕappello proposto dal Pubblico ministero territoriale avverso lÕordinanza del giudice per
le indagini preliminari, applicava le misure cautelari non detentive poco sopra indicate in forma cumulativa.
Il rigetto della mozione cautelare del Pubblico ministero era stato argomentato dal G.i.p. col disconoscimento della prospettata gravitˆ indiziaria per le ipotesi di reato contestate.
Il ricorso proposto dalla persona nei cui confronti si svolgono indagini preliminari è fondato, dovendo il Collegio rilevare (anche ), ai sensi degli artt. 591, comma 4 e 609 cod. proc. pen., la inammissibilitˆ della impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso lÕordinanza reiettiva del GIP.
4.1. Tale inammissibilitˆ, non rilevata dal Tribunale dellÕincidente cautelare, consegue alla natura ellittica della impugnazione di merito del Pubblico ministero; non avendo lÕorgano titolare della iniziativa cautelare, in quella sede, punto argomentato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari concrete ed attuali, che devono sostenere la misura richiesta; eludendo quindi lÕobbligo di rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell’interesse alla decisione, in ragione della segnalata attualitˆ delle esigenze cautelari.
Il Pubblico ministero di primo grado ha infatti argomentato dettagliatamente in impugnazione solo quanto alla divisata consistenza del grave quadro indiziario.
4.2. Orbene, ha, sul punto, più volte affermato questa Corte che, nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso uno dei presupposti rilevanti della opzione cautelare, ritenendo assorbita l’analisi degli altri, l’impugnazione del Pubblico ministero dovrˆ esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrˆ inoltre esporre elementi idonei a suffragare la persistenza dell’interesse alla decisione, in ragione della ravvisata attualitˆ delle esigenze cautelari, che fuori dalla doppia presunzione declinata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vanno sempre rappresentate esplicitamente e dimostrate sulla base degli atti utilizzabili per la decisione incidentale (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285400 Ð 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355, che conferma i precedenti indicati in nota C.E.D. ai numeri Rv. 281010 e 276375; da ultimo v. Sez. 2, n. 38312, del 30/09/2025, COGNOME n.m.).
LÕordinanza impugnata, che tale radicale inammissibilitˆ non ha rilevato, va pertanto annullata senza rinvio.
5.1. LÕapplicazione di principi di diritto consolidati nellÕesperienza della Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Cos’ deciso il 28 novembre 2025. Il AVV_NOTAIO est. NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME