Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9293 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/09/2023 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la qualificazione del ricorso come reclamo e la trasmissione al Tribunale di sorveglianza competente.
Ritenuto in fatto
Con decreto del 6 giugno 2018 il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata presentato/ dal condannato NOME COGNOME relativamente al semestre dal 25 agosto 2017 al 25 Febbraio 2018.
Con decreto del 6 luglio 2018 il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha accolto la richiesta di liberazione anticipata presentata dal medesimo condannato per il medesimo periodo.
Con successivo decreto del 19 luglio 2018, su segnalazione dell’amministrazione penitenziaria, il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha revocato il provvedimento del 6 luglio 2018, attesa la sovrapponibilità tra i due provvedimenti sopra citati nella parte in cui valutavano il medesimo semestre.
Con istanza del 21 agosto 2023 il condannato NOME COGNOME ha chiesto al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro di revocare il proprio decret del 19 luglio …
2018 e di dare esecuzione, invece, al diverso decreto del 6 luglio 2018 che concedeva la liberazione anticipata.
Con decreto del 6 settembre 2023 il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato l’istanza inammissibile, perché la valutazione sul contrasto di giudicati non spetta al suo ufficio, e perché, qualora l’istanza dovesse essere ritenuta un reclamo in materia di liberazione anticipata, tale reclamo era stato presentato tardivamente, essendo decorsi 5 anni dalla decisione reclamata.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con unico motivo deduce che nel sistema del procedimento di sorveglianza esiste un principio generale di revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che le aveva giustificati era, in realtà, diversa; il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro aveva perciò la possibilità di rivalutare i presupposti per la concessione di un beneficio essendo stata allegata una situazione di fatto diversa rispetto a quella presa in esame in un primo momento; la circostanza che il condannato si sia determinato soltanto nel 2023 a presentare l’istanza non incide sull’ammissibilità dell’istanza dal momento che l’istituto della revisione non prevede un termine di scadenza.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per la qualificazione del ricorso come reclamo e la trasmissione al Tribunale di sorveglianza competente.
Considerato in diritto
L’impugnazione deve essere qualificata come reclamo, conformemente alle conclusioni del Procuratore generale.
Il difensore sostiene in ricorso di aver presentato al Magistrato di sorveglianza una istanza di “revisione” del provvedimento di revoca della liberazione anticipata, ma si tratta di un istituto che non esiste nel sistema della liberazione anticipata.
L’ordinamento permette, invece, attesa la generale revocabilità dei provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza – anche in mancanza di una espressa previsione normativa – la possibilità di chiederne la revoca in caso di mutamento della situazione di fatto che l’aveva giustificato (Sez. 1, Sentenza n. 46630 del 25/10/2019, Allia, Rv. 277236).
A differenza della revoca dell’ordinanza con cui è stata disposta la liberazione anticipata, la cui decisione appartiene normativamente alla competenza del
Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 70, comma 1, ord. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 9125 del 30/01/2019, Allia, n.rn.), la decisione del magistrato su tale tipo di istanza, non oggetto di esplicita previsione normal:iva, deve ritenersi seguire il regime del provvedimento di cui si chiede la revoca, e, pertanto, dell’art. 69-bis, comma 1, I. 26 luglio 1975, n. 354, che dispone che “sull’istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell’art. 127 del codice di procedura penale”.
Conseguentemente, a tale tipo di istanza deve ritenersi estesa anche la previsione del comma 3 dello stesso articolo, che individua nel reclamo al Tribunale di sorveglianza il mezzo attraverso cui deve essere impugnato il provvedimento che decide sulla liberazione anticipata, disponendo che “avverso l’ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio”.
Non esistono, per contro, norme specifiche che permettono il ricorso diretto per cassazione contro questo provvedimento, né l’impugnabilità può essere ricavata da norme generali, atteso che la procedura prevista dall’art. 69-bis ord. pen. in punto di liberazione anticipata è speciale rispetto a quella dettata, in generale, dall’art. 666 cod. proc. pen (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 36235 del 25/01/2017, Santin, Rv. 270717).
In definitiva, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto, pertanto, essere impugnato mediante reclamo al Tribunale di sorveglianza, e non è suscettibile di essere oggetto di ricorso diretto per cassazione.
In applicazione del principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (cfr., per una applicazione in punto di liberazione anticipata, Sez. 1, Sentenza n. 17417 del 01/04/2015, Formicola, Rv. 263328), l’impugnazione, qualificata come reclamo, deve, pertanto, essere trasmessa al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per la decisione.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per l’ulteriore corso.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore
GLYPHIl preside e