Impugnazione Provvedimento Provvisorio: Quando il Ricorso è Inammissibile
Nel complesso panorama della procedura penale, comprendere quali atti siano appellabili e quali no è fondamentale per evitare errori procedurali costosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: l’inammissibilità dell’impugnazione di un provvedimento provvisorio emesso dal Magistrato di Sorveglianza. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche per chi si trova ad affrontare l’esecuzione di una pena.
Il Caso in Esame
Un soggetto, condannato in via definitiva, presentava un’istanza al Magistrato di Sorveglianza per ottenere l’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-quater, dell’Ordinamento Penitenziario. Il Magistrato si pronunciava sulla richiesta con un’ordinanza.
Ritenendo tale decisione lesiva dei propri interessi, il condannato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Magistrato.
L’Impugnazione del Provvedimento Provvisorio e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale: la distinzione tra provvedimenti provvisori e provvedimenti definitivi.
La Natura Interinale del Provvedimento
Il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria di una misura alternativa è, per sua natura, un atto interinale. Ciò significa che è temporaneo e destinato ad essere assorbito e sostituito dalla decisione finale, che spetta al Tribunale di Sorveglianza in composizione collegiale. Questo organo è l’unico competente a disporre o negare in via definitiva la misura alternativa richiesta.
Il Principio di Diritto Applicato
La Suprema Corte ha ribadito che, a somiglianza di quanto previsto in altre materie (come il differimento dell’esecuzione della pena ex art. 684, comma 2, c.p.p.), i provvedimenti provvisori non sono autonomamente impugnabili in Cassazione. Il ricorso può essere proposto soltanto contro il provvedimento definitivo del Tribunale di Sorveglianza. Questa regola mira a garantire l’ordine processuale, evitando la frammentazione del giudizio e concentrando il controllo di legittimità sull’atto che decide in modo stabile e completo sulla richiesta.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo è condannato a pagare:
1. Le spese del procedimento.
2. Una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito una sanzione di 3.000 euro, ritenendo che non vi fossero elementi per giustificare l’errore del ricorrente nel proporre l’impugnazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di preservare la logica e la funzionalità del sistema processuale. Consentire l’impugnazione immediata di ogni atto provvisorio creerebbe un intasamento dei gradi superiori di giudizio e ritarderebbe la decisione finale nel merito. Il legislatore ha scelto di concentrare i mezzi di impugnazione sull’atto che definisce la posizione del condannato, ovvero la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Solo in quel momento, quando il quadro è completo e stabile, la parte ha interesse a sottoporre la questione al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione. Il provvedimento del Magistrato singolo ha una funzione puramente cautelare e anticipatoria, e la sua stabilità è intrinsecamente precaria, motivo per cui non è considerato un atto autonomamente lesivo in modo definitivo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per avvocati e assistiti: non tutti i provvedimenti del giudice sono immediatamente contestabili. È essenziale distinguere tra atti provvisori e definitivi. L’impugnazione di un provvedimento provvisorio, come quello del Magistrato di Sorveglianza, è un errore procedurale che porta non solo a una declaratoria di inammissibilità, ma anche a significative sanzioni economiche. La strategia difensiva corretta impone di attendere la pronuncia definitiva del Tribunale di Sorveglianza prima di valutare un eventuale ricorso alla Suprema Corte.
È possibile impugnare in Cassazione l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che decide su una richiesta di detenzione domiciliare provvisoria?
No, non è possibile. Secondo la Corte, l’ordinanza ha natura provvisoria e interinale, pertanto non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, in quanto l’impugnazione è ammessa solo contro il provvedimento definitivo.
Quale provvedimento si può impugnare in materia di misure alternative alla detenzione?
Si può impugnare soltanto il provvedimento definitivo emesso dal Tribunale di sorveglianza, l’organo collegiale con cui viene disposta o negata in via stabile l’applicazione della misura alternativa richiesta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione pecuniaria è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8442 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8442 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TAVERNA il 11/06/1968
avverso l’ordinanza del 16/04/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
4a-te vo-pi-tF-
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposta contro un provvedimento non impugnabile.
Il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 -quater, Ord. pen., ha natura interinale e pertanto, a somiglianza dell’analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell’esecuzione della pena, dall’art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l’applicazione della suddetta misura alternativa (Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Bellia, Rv. 219175).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024