Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 10607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/01/2022 del MAG. SORVEGLIANZA di NOME udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 20 gennaio 2022 il magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato il non luogo a provvedere su una istanza presentata dal condanNOME NOME COGNOME, con cui questi chiedeva che fosse impedito, una volta per tutte, all’amministrazione penitenziaria di trattenere missive scritte dal detenuto al computer.
Il magistrato di sorveglianza ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza, in quanto ha ritenuto che il detenuto non possa impedire all’amministrazione penitenziaria di effettuare il controllo sulla corrispondenza che questi intende trasmettere all’esterno dell’istituto, controllo che è previsto dalla
legge; la richiesta del detenuto di impedire il trattenimento delle missive soltanto perché scritte al computer non evidenzia quale sia il diritto soggettivo leso nella circostanza particolare e comporta un’indebita intromissione nell’obbligo dell’ufficio censura di vagliare missiva per missiva il contenuto delle stesse; il detenuto può chiedere di stampare quello che produce al computer ma non di ottenere che l’amministrazione penitenziaria non eserciti il controllo sulla corrispondenza.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione degli artt. 18-ter e 35-bis ord. pen., perché il magistrato di sorveglianza ha frainteso l’istanza del detenuto che non ha chiesto di impedire il visto di censura, ma solo di esplicitare in modo chiaro il divieto per l’amministrazione penitenziaria di trattenere le missive scritte al computer soltanto perché elaborate con tale mezzo; con il non luogo a provvedere il magistrato di sorveglianza avrebbe autorizzato implicitamente la direzione della casa circondariale a proseguire nel trattenimento provvisorio delle missive.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere riqualificato in reclamo.
L’art. 69, comma 6, ord. pen. dispone che il magistrato di sorveglianza “provvede a norma dell’articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: (…) b) l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni Previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’interNOME un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti”.
L’art. 35-bis in esso richiamato, a sua volta, dispone che “il procedimento relativo al reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all’amministrazione interessata”.
Lo stesso art. 35-bis dispone al comma 4 che “avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa”.
Il provvedimento del magistrato è, quindi, reclarnabile davanti al Tribunale di sorveglianza. Il ricorso per cassazione è ammesso dal successivo comma 4-bis dello stesso art. 35-bis, ma solo contro “la decisione del tribunale di sorveglianza”, che “è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa”.
Nel caso in esame, è stato impugNOME con ricorso per cassazione un provvedimento del magistrato, che avrebbe dovuto, pertanto, essere impugNOME con reclamo al Tribunale.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere riqualificato in reclamo, ed a ciò consegue l’applicazione della norma generale dell’art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen. (Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221: “In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugNOME dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugNOME a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente”), e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per la decisione del reclamo.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il consigliere estensore
GLYPHIl presidente