Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41971 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA nei confronti di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/07/2024 del TRIBUNALE di LA SPEZIA;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con riferimento alle statuizioni relative alla somma di euro 330.050, con rigetto nel resto;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; AVV_NOTAIO COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per COGNOME NOME e COGNOME NOME, che hanno concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine per il rigetto dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 03/07/2024, ha accolto l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di La Spezia in data 12/06/2024 e per l’effetto ha ordinato il dissequestro di 330.050,00 euro sequestrati in Nola, 15.000,00 euro rinvenuti presso l’abitazione di COGNOME NOME, nonché otto orologi sequestrati presso l’abitazione di COGNOME NOME e dei figli COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il Tribunale di La Spezia ha richiamato la vicenda e le attività di indagine che avevano portato al sequestro dei beni e delle somme di denaro indicate precisando come non potesse essere ritenuta sufficiente la motivazione del Gip (tenuto conto anche delle caratteristiche del decreto di sequestro preventivo) in ordine alla sussistenza del delitto di autoriciclaggio, con particolare riferimento alla assenza di elementi indicativi e a carattere risolutivo circa il rapporto di pertinenzialità, individuati nelle modalità di confezionamento del denaro e nel contenuto di due intercettazioni, così come del tutto generico ed insufficiente doveva essere ritenuto il richiamo al passato criminale del ricorrente COGNOME da riferire ad epoca di molto precedente rispetto ai fatti oggetto di imputazione provvisoria. Il Tribunale ha, inoltre, escluso che potesse identificarsi il delitto presupposto nella condotta sanzionata dall’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, non risultando il duplice presupposto previsto per ogni anno di imposta e per ogni imposta evasa (imposta evasa superiore a centomila euro, ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione). Nel provvedimento impugnato è stato evidenziato come nell’ambito del decreto di sequestro neanche era stato effettivamente chiarito il titolo del sequestro (prodotto- profitto- prezzo), lacuna ritenuta risolutiva e significativa RAGIONE_SOCIALE assenza di fumus del delitto di autoriciclaggio, tenuto conto delle giustificazioni fornite dai ricorrenti e RAGIONE_SOCIALE assenza di significatività RAGIONE_SOCIALE conversazione intercorsa tra COGNOME NOME e il direttore RAGIONE_SOCIALE Banca intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE Spezia. Infine, si evidenziava come gli orologi non potessero comunque essere confiscati, attesa la loro destinazione al mero uso per godimento personale e appartenenti a persona estranea al reato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al periculum il Tribunale evidenziava come il profitto dell’autoriciclaggio non potesse coincidere con quello del reato presupposto, evidenziando come nel caso in esame mancasse qualsiasi elemento per
giungere alla identificazione del profitto o prodotto del reato presupposto e del profitto del delitto di autoriciclaggio, in assenza di distinzione tra i due diversi valori. È stata, quindi, sottolineata l’assenza dei presupposti legittimanti la confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., essendo mancata qualsiasi verifica in ordine al requisito RAGIONE_SOCIALE incongruità di tali redditi, con particolare riferimento agli utili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammontanti a circa quarantamila euro l’anno.
4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale RAGIONE_SOCIALE Spezia deducendo un unico articolato motivo di ricorso, con il quale ha dedotto violazione di legge per essere stata la motivazione omessa su tutti gli elementi essenziali del sequestro, sulla base RAGIONE_SOCIALE documentazione allegata. In particolare il Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica ricorrente ha osservato come sia stata omessa la motivazione: – sulle conversazioni captate dalle quale emerge senza dubbio la sussistenza del reato presupposto di autoriciclaggio, ascritto allo COGNOME NOME, e di riciclaggio (ascritto ai suoi congiunti COGNOME NOME e COGNOME NOME); – sugli accertamenti patrimoniali effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE di finanza sulle disponibilità di denaro dello COGNOME con particolare riferimento ai redditi lecitamente acquisiti; – sulla riferibilità allo COGNOME RAGIONE_SOCIALE somma di euro 330.050,00 custodita sottovuoto a Nola dal cognato COGNOME NOME. In tal senso richiamava non solo le circostanze che portavano al sequestro, le modalità con le quali le somme di denaro venivano occultate, la presenza di elementi indiziari del tutto rilevanti, anche tenuto conto di plurime captazioni che il Tribunale non aveva in alcun modo considerato, nonostante il loro contenuto inequivoco ed anche a carattere confessorio, che vedevano come dialogante proprio lo COGNOME (che si definiva esplicitamente quale cassiere RAGIONE_SOCIALE organizzazione RAGIONE_SOCIALE di riferimento), con particolare riferimento alla telefonata 2269 del 03/04/2024 sulla utenza in uso allo COGNOME, intercorso con COGNOME NOME, nonché alla telefonata 226 del 29/03/2024 sempre sulla utenza in uso a COGNOME NOME e intercorsa con la sorella COGNOME NOME, dalle quali emergeva il ruolo centrale dello COGNOME come referente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella gestione del denaro alla stessa riferibile, oltre che esercente l’attività di usura, elementi del tutto rilevanti al fine di giustificare la assolutamente sproporzionata disponibilità di denaro. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorrente ha evidenziato l’omessa considerazione di una serie di elementi del tutto univoci emergenti dalla analisi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, confluite nelle informative del 07/06/2024 e 02/07/2024, in ordine ai redditi
leciti dello COGNOME (del tutto inidonei rispetto agli acquisiti posti in essere dallo stesso e alla disponibilità del contante rinvenuta). È stata sottolineata la mancata considerazione di tali elementi e l’evidente sproporzione ricorrente tra i redditi minimi riferibili allo COGNOME e le ingenti disponibilità di denaro rinvenute, anche attesa la modalità di occultamento e di custodia del tutto incompatibile con un uso a titolo ordinario e lecito RAGIONE_SOCIALE stessa; né veniva rilevata l’estrema significatività del ritrovamento di una cospicua somma in contanti nella disponibilità del figlio dello COGNOME a distanza di centinaia di chilometri e in mancanza di redditi leciti da parte dello stesso, custodita in modo del tutto sovrapponibile ed analogo, soprattutto in considerazione del tenore RAGIONE_SOCIALE captazione del n. NUMERO_DOCUMENTO del 28/05/2024, intercorsa tra lo COGNOME e la nipote COGNOME NOME, circostanze di fatto del tutto indicative quanto all’essere i suoi congiunti coinvolti nella detenzione del contante nel suo interesse.
Le difese di COGNOME NOME e di NOME e NOME COGNOME hanno depositato memorie con le quali hanno ampiamente contesto le richieste del Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica ricorrente, rilevando la presenza di un evidente percorso motivazionale reso in modo logico ed argomentato dal Tribunale, in assenza di qualsiasi violazione di legge ricollegabile ad una omessa motivazione.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con riferimento alle statuizioni relative alla somma di euro 330.050,00 e rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di interesse.
Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza di accoglimento, per la ritenuta insussistenza del “fumus commissi delicti”, dell’appello cautelare promosso nei confronti del decreto di sequestro preventivo nel caso in cui la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancato riconoscimento dell’anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al “periculum in mora”, posto che l’accoglimento dell’impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non
condurrebbe all’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l’impugnante (Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, Mazza, Rv. 285867-01). Il principio appena richiamato è applicabile al ricorso oggetto del presente procedimento, attesa l’articolazione dello stesso, mediante allegazione di una serie di significative considerazioni in ordine al fumus del delitto oggetto di imputazione provvisoria, sebbene principalmente versate in fatto, senza richiamare effettivamente la possibile ricorrenza di una violazione di legge, in assenza di qualsiasi considerazione e prospettazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.
Sul tema si è chiarito che: “secondo i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte, anche nella materia delle impugnazioni relative ai procedimenti incidentali in materia cautelare vige il principio generale, previsto a pena di inammissibilità (artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), del necessario interesse RAGIONE_SOCIALE parte che propone l’impugnazione; nozione che, nel sistema processuale penale, «non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili (…) – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01); siffatto interesse «non può essere meramente astratto o teorico, ma deve essere concreto, effettivo», cioè diretto «al conseguimento di un diritto o alla rimozione di effetti pregiudizievoli per la sfera dei diritti RAGIONE_SOCIALE medesima parte che l’invoca» (Sez. 1, n. 2362 del 20/05/1991, Cazzola, Rv. 187488 – 01)”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ne consegue che, nelle ipotesi in cui la parte che intende proporre impugnazione sia il Pubblico Ministero, l’interesse non potrà coincidere esclusivamente con l’astratto interesse all’esatta applicazione RAGIONE_SOCIALE legge (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026-01), ma dovrà essere parametrato anch’esso all’obiettivo del raggiungimento di un risultato concreto; risultato che, nella materia cautelare, è rappresentato dall’emissione del provvedimento che assicuri la realizzazione delle finalità proprie dell’intervento volto a soddisfare le specifiche esigenze di tutela (dell’accertamento dei fatti di reato; RAGIONE_SOCIALE garanzia per la collettività dall’impedire nuove manifestazioni delittuose; RAGIONE_SOCIALE sottrazione dei profitti e
delle cose intrinsecamente illecite alla disponibilità del reo). Il precipitato del principio così espresso nell’ambito delle impugnazioni RAGIONE_SOCIALE parte pubblica, proposte avverso i provvedimenti di annullamento delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, è condensato nelle affermazioni RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità secondo le quali il pubblico ministero impugnante, anche quando l’annullamento sia stato pronunciato per difetto del requisito RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria (ritenendo per tale ragione assorbito l’esame del profilo delle esigenze cautelari), assume l’onere di indicare, a pena di inammissibilità del ricorso in sede di legittimità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari; e ciò in quanto l’interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità dell’adozione (o del ripristino) RAGIONE_SOCIALE misura originariamente richiesta, sicché egli deve fornire gli elementi idonei a suffragarne l’attualità in relazione a tutti i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura, e quindi anche a quello RAGIONE_SOCIALE sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari, pur se il provvedimento impugnato non le abbia esaminate (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281010 – 01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, COGNOME Gasperis, Rv. 276375 – 01). E’ evidente, infatti, che il profilo delle esigenze cautelari è strutturalmente correlato al carattere contingente, e soggetto a eventuali mutamenti, delle condizioni determinanti il sorgere e il permanere delle esigenze stesse (ciò che ne impone il controllo costante nel corso del tempo – ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. – circa il permanere delle condizioni che giustificano l’applicazione delle misure: Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, COGNOME, Rv. 249324 – 01; Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 – 01). Per queste ragioni, si è puntualizzato che il ricorso RAGIONE_SOCIALE parte pubblica avverso il provvedimento che abbia annullato l’originaria misura genetica, ove si limiti a censurare gli aspetti relativi alla gravità indiziaria risulterà ammissibile – quanto al requisito dell’interesse – laddove la misura riguardi reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., potendosi in tal caso ritenersi implicitamente sussistenti le esigenze di cautela (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285400 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I principi enunciati, dunque, trovano applicazione anche con riguardo alle impugnazioni proposte avverso provvedimenti emessi nella materia RAGIONE_SOCIALE cautela reale. Pronunciata dal Tribunale del riesame ordinanza che, accogliendo la richiesta RAGIONE_SOCIALE parte privata, abbia annullato il provvedimento genetico di sequestro per difetto del requisito del fumus e abbia disposto la
restituzione dei beni sottoposti a vincolo, l’interesse del Pubblico Ministero all’impugnazione si identifica nella rimozione del provvedimento con la necessità RAGIONE_SOCIALE contestuale rappresentazione relativa alla sussistenza di entrambi i presupposti (fumus delicti e periculum in mora) richiesti per l’adozione RAGIONE_SOCIALE misura cautelare reale. Né può ritenersi che la tipologia di talune misure cautelari reali, quale quella in esame (trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca), renda superflua la verifica del profilo del periculum; è ormai pacifico, secondo la lezione delle Sezioni Unite, che non sussistono forme di automatismo o di presunzione di sussistenza delle esigenze connesse al pericolo nel ritardo dell’apposizione del vincolo cautelare rispetto alla definizione del giudizio (escluse le ipotesi in cui il sequestro abbia ad oggetto le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato), indipendentemente dalla natura RAGIONE_SOCIALE futura confisca (facoltativa o obbligatoria) cui sia preordinato il sequestro adottato in via preventiva (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01): il che fornisce definitiva conferma RAGIONE_SOCIALE necessità che l’impugnazione, perché sia sorretta dal necessario interesse, deve essere strutturata in modo da assicurare l’esame di entrambi i requisiti richiesti per l’emissione dei provvedimenti cautelari.
Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.esec. cod.proc.pen.
Così deciso il 10 ottobre 2024.