Impugnazione PM Misura Cautelare: la Cassazione Chiarisce la Via Corretta
Quando un Pubblico Ministero (PM) richiede una misura cautelare severa come la custodia in carcere e il giudice ne concede una più lieve, quale strumento ha il PM per contestare tale decisione? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto procedurale cruciale: la corretta via per l’impugnazione del PM contro una misura cautelare ritenuta inadeguata. La sentenza ribadisce che non tutte le strade portano a Roma, o in questo caso, alla Cassazione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un procedimento per il reato di lesioni volontarie aggravate. A seguito della convalida dell’arresto, il Pubblico Ministero aveva richiesto per l’indagato la misura della custodia in carcere. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), tuttavia, ha respinto tale richiesta, applicando una misura meno afflittiva: l’allontanamento dalla casa familiare.
La motivazione del GIP si basava sui limiti di pena previsti per il reato, che, a suo avviso, non consentivano l’applicazione di misure custodiali. Il PM, non condividendo questa interpretazione, ha proposto ricorso immediato per cassazione. Secondo l’accusa, il giudice non avrebbe considerato una norma specifica (l’art. 391, comma 5, c.p.p.) che, in caso di convalida dell’arresto in flagranza per determinati reati, permette di applicare misure custodiali anche al di fuori dei limiti di pena ordinari.
L’Impugnazione del PM sulla Misura Cautelare e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, prima ancora di entrare nel merito delle argomentazioni del PM, si è soffermata su una questione puramente procedurale: il Pubblico Ministero aveva scelto lo strumento corretto per l’impugnazione?
La risposta della Suprema Corte è stata negativa. I giudici hanno stabilito che il ricorso proposto dal PM doveva essere convertito in appello. La decisione si fonda sul consolidato principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, secondo il quale ogni parte processuale può utilizzare solo gli strumenti che la legge le attribuisce espressamente.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, secondo l’articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, la facoltà di proporre ricorso immediato per cassazione contro le ordinanze che dispongono una misura cautelare è riservata esclusivamente all’imputato e al suo difensore. Questa norma non menziona il Pubblico Ministero.
Per il PM, lo strumento corretto per contestare un’ordinanza che rigetta la sua richiesta o applica una misura più blanda è l’appello, come previsto dall’articolo 310 c.p.p. Aver presentato un ricorso per cassazione costituisce quindi un errore procedurale.
Tuttavia, in virtù del principio di conservazione degli atti processuali, l’errore non ha portato a una dichiarazione di inammissibilità. Applicando l’articolo 568 del codice di procedura penale, la Corte ha disposto la “conversione” dell’impugnazione. In pratica, il ricorso del PM è stato riqualificato come appello e gli atti sono stati trasmessi al tribunale competente (in questo caso, il Tribunale di Bologna) per la trattazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza le distinte vie di impugnazione a disposizione delle parti nel procedimento cautelare. Sottolinea che il legislatore ha volutamente differenziato gli strumenti a tutela della difesa rispetto a quelli dell’accusa. Mentre l’indagato può rivolgersi direttamente alla Cassazione per violazioni di legge, il PM deve passare per il grado dell’appello, dove la decisione può essere riesaminata sia in fatto che in diritto.
La decisione, pur essendo di natura procedurale, ha importanti implicazioni pratiche: garantisce il rispetto delle regole del gioco processuale e, grazie allo strumento della conversione, evita che un errore formale impedisca la valutazione nel merito delle ragioni dell’accusa, assicurando che la questione venga comunque esaminata dal giudice competente.
Può il Pubblico Ministero fare ricorso per cassazione se il giudice impone una misura cautelare più lieve di quella richiesta?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto di proporre ricorso immediato per cassazione contro questo tipo di ordinanze è riservato esclusivamente all’imputato e al suo difensore. Il Pubblico Ministero deve utilizzare lo strumento dell’appello.
Cosa succede se il Pubblico Ministero sbaglia e propone un ricorso per cassazione invece di un appello?
Il ricorso non viene dichiarato inammissibile, ma viene “convertito” nell’impugnazione corretta, cioè in appello. Gli atti vengono poi trasmessi al giudice competente per la decisione nel merito.
Qual è il principio che regola la scelta del tipo di impugnazione in questo caso?
È il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, secondo cui le parti possono utilizzare solo gli specifici strumenti di ricorso previsti dalla legge per una determinata situazione e da un determinato soggetto processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26906 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA nel procedimento a carico di:
IWELOMHEN ENDURANCE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/12/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, la quale ha richiesto la riqualificazione del ricorso in appello ex art. 310 c.p.p. e la trasmissione degli atti al giudice c:ompetente.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia ha applicato a RAGIONE_SOCIALE la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare per il reato di lesioni volontarie aggravate dall’uso di un’arma, dai futili motivi e dall’abu di ospitalità.
Avverso l’ordinanza ricorre il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia deducendo violazione di legge. Osserva il ricorrente che il giudice ha applicato la misura di cui all’art. 282-bis c.p.p., anziché quella della custodia in carcer richiesta dal pubblico ministero all’esito della convalida dell’arresto dell’indagato adducendo che i limiti edittali di pena previsti per il reato per cui si procede calcola secondo le regole poste dall’art. 278 c.p.p. non consentirebbero l’applicazione delle di misure custodiali. Eccepisce conseguentemente che lo stesso giudice, vertendosi di misura applicata all’esito della convalida dell’arresto in flagranza, non avrebbe tenuto conto di quanto disposto dall’art. 391 comma 5 c.p.p., che consente l’applicazione di misure custodiali anche al di fuori dei limiti edittali di pena previsti dagli artt. comma 1 lett. c) e 280 c.p.p. quando si procede per uno dei reati elencati nel secondo comma dell’art. 381 dello stesso codice, elenco che comprende, alla lett. f), anche quello di lesioni volontarie contestato nel caso di specie. Evidenzia infine il ricorrente come la misura di massima afflittività si renda necessario posto c:he dagli atti emerge come il reato sia stato commesso al culmine dell’ennesimo litigio per futili motivi insorto tra la persona offesa e l’indagato, il quale peraltro non ha fornito alcun indirizzo presso cui potrebbe dimorare. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso deve essere convertito in appello.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o che dispongono una misura limitativa della libertà personale meno afflittiva rispetto a quella originariamente richiesta, posto che l’art. 311 comma 2 c.p.p. riserva fale diritto esclusivamente all’imputato ed al suo difensore, conseguendone che l’impugnazione proposta deve essere, per l’appunto, convertita in
appello ai sensi dell’art. 568 c.p.p. (ex multis Sez. 5, 6229 del 06/10/2015, dep. 2016, M., Rv. 266049).
Il ricorso proposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 311 comma 2 c.p.p. deve quindi essere convertito in appello ex art. 310 c.p.p. e gli atti trasmessi al Tribunale d Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
corso. Convertito il ricorso in appello, trasmette gli atti al Tribunale di Bologna per l’ulteri
Così deciso il 29/2/2024