Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40473 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40473 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a (MAROCCO) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 08/05/2025, ha dichiarato inammissibile, per mancato deposito dei motivi a sostegno dell’impugnazione, l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, il 08/01/2025, aveva disposto nei suoi confronti l’espulsione a titolo di sanzione alternativa, ai sensi dell’art. 16 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998.
Avverso detto provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che invoca l’annullamento dell’ordinanza in quanto resa in violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e per manifesta illogicità della motivazione.
Evidenzia in particolare la Difesa come, a seguito della declaratoria di impugnazione del provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza il 08/01/2025 – con cui veniva ordinata l’espulsione dal territorio dello stato del ricorrente -, formulata personalmente dal detenuto, era seguito il deposito rituale di memoria difensiva contenente i motivi a sostegno dell’opposizione, come peraltro già documentato al Tribunale di sorveglianza. Ha quindi errato il Tribunale a dichiarare inammissibile l’opposizione, anzichØ trattarla nel merito.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per manifesta infondatezza.
2.L’odierno ricorrente risulta essere destinatario di un provvedimento di espulsione ex art. 16 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998, emesso il 08/05/2025 dal Magistrato di sorveglianza
di Firenze.
Avverso tale provvedimento, il detenuto personalmente presentava tempestiva dichiarazione di impugnazione, priva di motivi, con deposito effettuato presso l’Ufficio matricola della casa circondariale di Prato, ove lo stesso era ristretto. Successivamente, in data 22/01/2025, il difensore del detenuto depositava presso il Tribunale di sorveglianza di Firenze, una memoria contenente le motivazioni a sostegno dell’opposizione.
3.Ebbene, ciò premesso, deve osservarsi che la decisione impugnata, nel dichiarare inammissibile, per mancato deposito dei motivi a sostegno dell’impugnazione, l’opposizione proposta da NOME COGNOME, ha fatto corretta applicazione delle norme in tema di modalità di presentazione degli atti di impugnazione.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 87bis d. lgs. n. 150 del 2022, l’atto di impugnazione deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica «dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» (art. 87bis , comma 4), salvi i casi di riesame o di appello cautelare, personale o reale, che vanno depositati «all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale»; l’atto di impugnazione, inviato tramite EMAIL, Ł inammissibile quando «Ł trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi infornativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato».
Nel caso in esame, l’impugnazione doveva essere inviata al Magistrato di sorveglianza di Firenze, che aveva emesso il provvedimento impugnato, al quale il direttore generale dei sistemi informativi ha assegnato l’indirizzo di posta EMAIL.
L’atto impugnatorio presentato personalmente dal detenuto era tempestivamente giunto all’Ufficio di sorveglianza, privo di motivi; successivamente la sua Difesa indirizzava una memoria contenete le motivazioni a sostegno dell’opposizione al Tribunale di sorveglianza di Firenze (EMAIL).
Del tutto correttamente quindi, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per mancanza dei motivi, dal momento che, in violazione dell’art.87bis , d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, i motivi di impugnazione risultano essere stati depositati presso un ufficio diverso (il Tribunale di Sorveglianza) rispetto a quello (Ufficio di Sorveglianza) che aveva emesso il provvedimento opposto.
4.Non Ł ultroneo a tale proposito segnalare come, con ordinanza sez. 1, n. 30071 del 01/07/2025, questa Corte abbia sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 87bis , commi 7, lett. c ) e 8 d.lgs., n. 150 del 2022, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato), pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione.
La questione, attualmente sub iudice , non riverbera effetto alcuno sulla decisione oggetto del presente ricorso dal momento che, nel caso scrutinato dal citato arresto, l’atto di impugnazione erroneamente depositato presso il Tribunale di sorveglianza, ufficio competente a decidere sull’impugnazione, era stato trasmesso al giudice a quo (il Magistrato di sorveglianza), al quale era pervenuto nei termini; nel caso, in esame, invece, quand’anche si volesse accedere ad una interpretazione piø ampia della vigente normativa, valorizzando il dato costituito dal tempestivo pervenimento dell’impugnazione al Giudice che deve decidere su di essa (Giudice ad quem ), rimane il fatto che l’atto tempestivamente proposto (la
dichiarazione di impugnazione formulata personalmente dal detenuto presso l’Ufficio matricola del carcere ove era ristretto) era privo di motivi, e che le motivazioni successivamente depositate con memoria, il 22/01/2025, dal difensore erano comunque tardive, essendopervenute fuori termine.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME