Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41515 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 1 Num. 41515 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 3402/2025
CC – 25/11/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME (cui 01dqm2r) nata a (JUGOSLAVIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/07/2025 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto
l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta proposta nell’interesse di NOME COGNOME, dichiarava estinte ai sensi degli artt. 172 e 173 cod. pen., in assenza di cause ostative, le pene di cui alle tredici sentenze specificate in seno al provvedimento.
2.Avverso la citata ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendone l’annullamento.
Il pubblico ministero ricorrente deduce un unico motivo con il quale lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 172, ultimo comma, cod. pen.
Erroneamente il Tribunale ha dichiarato estinte le pene ritenendo insussistenti le cause ostative di cui agli artt. 172 e 173 cod. pen., dal momento che, per ciascuna delle tredici condanne, sussisteva la preclusione di cui all’ultimo comma dell’art. 172 cod. pen., e specificamente la commissione di un delitto della stessa indole durante il tempo necessario per l’estinzione della pena.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per il prosieguo della procedura.
2.Il provvedimento impugnato ha ad oggetto l’estinzione della pena per decorso del
tempo, materia rientrante tra le “altre competenze” previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale descritto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
¨ quindi necessario ripristinare la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice dell’esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di ulteriori argomenti ed elementi segnalati dalle parti.
Milita in tal senso l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. (come avvenuto nel caso di specie), sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., Ł prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicchØ come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265538; Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, COGNOME, Rv. 278854 – 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe comunque privato della fase del “riesame” del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale – al contrario del giudice di legittimità – ha cognizione piena delle doglianze ed Ł il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell’esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell’impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del piø ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioŁ tutti quei rimedi giuridici che sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto.
In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell’esecuzione affinchØ proceda alla necessaria fase dell’opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME