Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24800 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24800 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DOLO il 22/05/1989
avverso l’ordinanza del 15/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Venezia, che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza del Tribunale lagunare;
Letti i motivi aggiunti che richiamano la recente sentenza delle Sezioni Unite, nonché la nota relativa all’enunciazione della causa di inammissibilità comunicata ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in ordine all’applicazione dell’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. – è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, infatti, ha motivato sul p facendo corretta applicazione del dato normativo, secondo cui ai sensi dell’art. 581 comma Iter cod. proc. pen. è richiesta l’allegazione di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio all’atto di impugnazione o almeno l’indicazione di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio. Tale affermazione è corretta in quanto in data 24 ottobre 2024 le Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 08/04/2025, COGNOME,Rv. 287855 – 02). Il che rende manifestamente infondato il primo motivo, essendo l’appello stato proposto il 2 gennaio 2024;
Rilevato, quanto al secondo motivo, che la citata sentenza delle Sezioni Unite afferma che la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata
nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo proce
tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui esegu notificazione: ma nel caso in esame l’atto di appello, al quale questa Corte può a
non reca alcun riferimento, come rileva versandosi in tema di deduzione di
error In procedendo, la Corte territoriale, a precedenti elezioni o dichiarazioni di domicilio; il motivo è manif
infondato;
Considerato, quanto al terzo motivo, relativo alla illegittimità costituzionale dell processuale, che consolidato è il principio – già affermato da Sez. 6, n. 3365 del 20/1
dep. 26/01/2024, COGNOME Rv. 285900 – 01 – per cui è manifestamente infondata la ques di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen.,
dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 11
quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, qua
proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasc successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del pote impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di eserc della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non c né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non c operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le senten ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (conf.: N. 43718 del 2023 Rv. 2 01; in motivazione anche Sez. 5, n. 15180 del 2025, ric., Q., n.m.; nello stesso senso n. 15813 del 2025, ric. B., n.m.);
Considerato che gli altri motivi sono da ritenersi assorbiti in quanto logicamente succ a quelli manifestamente infondati relativi alla inammissibilità dell’appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consi liere estensote
Il Presidente