Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25304 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Mira il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia in data 12/1/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Venezia dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta nell’interesse di COGNOME NOME in quanto spedita a mezzo posta,
modalità non più consentita a seguito dell’abrogazione dell’art. 583 cod.proc.pen. per effe del d.lgs 150/22.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione di legge e dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’ nonché la carenza della motivazione. Il difensore sostiene che l’art. 87 del d. Igs 150/22 differito l’entrata in vigore dell’art. 582 cod.proc.pen. novellato sicché doveva ri giuridicamente valida l’impugnazione proposta mediante inoltro della stessa alla cancelleri del giudice emittente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs 150/22 risulta abrogato l’art. 583 cocl.proc.pen. che al c 1 espressamente contemplava la possibilità per le parti e i difensori di “propo l’impugnazione…con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria” del giudic che ha emesso il provvedimento impugnato. La nuova formulazione dell’art. 582 cod.proc.pen. prevede allo stato, e fino all’emanazione dei regolamenti per il depos telematico ex art. 111bis cod.proc.pen., che l’impugnazione debba essere presentata con le modalità elettroniche dettate dall’art. 87 bis del d.lgs 150/22, nella sostanza riproduttive disciplina emergenziale pandernica, ovvero, a norma del comma 1 bis dell’art. 582 “personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento”.
In particolare va sottolineato che il già richiamato art. 87 bis recante ” Disposizioni transitorie in materia di semplificazione RAGIONE_SOCIALE attività di deposito di atti, documenti e i prevede che, fino al varo della normativa relativa al deposito telematico, ” è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata i nel registro generale degli indirizzi elettronici…”, dettando nel contempo i correlativi adempimenti che fanno carico al personale amministrativo, e chiarisce in maniera inequivoca al comma sesto che le disposizioni dettate “si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 6 comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in mate di misure caute/ari, personali o reali, l’atto di impugnazione,…. , è trasmesso all’ind posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, Gomma 7, del cod procedura penale”.
4.Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiara inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravv nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024
Sentenza a motivazione semplificata