Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37478 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37478 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME FILIPPO CASA BARBARA CALASELICE
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/06/2025 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Santa Maria Capua Vetere udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 16 giugno 2025 il magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere ha respinto l’istanza del pubblico ministero del 9 gennaio 2020 di conversione della pena pecuniaria, rimasta non pagata, di 2.000 euro di multa, inflitta a NOME COGNOME con la sentenza del 7 novembre 2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il magistrato di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha rilevato che la cartella di pagamento era stata notificata al condannato con il rito degli irreperibili.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che la notifica della cartella di pagamento al condannato, come nel caso in esame, nelle forme della irreperibilità relativa permette la procedura di conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, come ritenuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 6 novembre 2019.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1bis , cod. proc. pen.
Infatti, come già rilevato da questa Corte nella pronuncia Sez . 1,n. 50839 del 15/11/2023, COGNOME, n.m., l’art. 678, comma 1bis , cod. proc. pen., prevede che il magistrato di sorveglianza, in relazione a determinate materie, fra le quali anche quella concernente “la conversione delle pene pecuniarie”, procede ai sensi dell’art. 667, comma 4, stesso codice, ovvero con ordinanza adottata “senza formalità” avverso la quale “possono
proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso, si procede a norma dell’art. 666 cod. proc. pen.”, ovvero nel contraddittorio delle parti.
Avverso l’ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione lo strumento impugnatorio previsto dall’ordinamento non Ł, quindi, quello del ricorso per cassazione, contemplato nei diversi casi di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma quello dell’opposizione.
Per il principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643), il ricorso per cassazione, erroneamente proposto contro la decisione adottata senza formalità, deve essere, pertanto, qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per la decisione.
P.Q.M
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere.
Così Ł deciso, 05/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME