Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4901 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4901  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: NOME COGNOME (CUI NUMERO_DOCUMENTO) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto riqualificarsi l’impugnazione come opposizione e trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino – nella ve di giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata dal Pu ministero, volta alla declaratoria di estinzione della pena pecuniaria di cinquemila di ammenda, che era stata inflitta a NOME con sentenza del Giudice di pace di Torino del 06/07/2012 (pronuncia passata in giudicato 16/10/2012), relativamente alla violazione dell’art. 10-bis d.lgs. 25 luglio n. 286. Il provvedimento reiettivo si fonda sull’essersi il conda volontariamente sottratto alla esecuzione della pena, che ra già iniziata in 10/06/2016 mediante l’iscrizione a ruolo del suddetto debito.
 Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunal di Torino, deducendo violazione di legge, in particolare dell’art. 172, q comma, cod. pen. e lamentando, inoltre, la manifesta illogicità della motivazi adottata dal giudice dell’esecuzione.
Ìl Procuratore generale ha chiesto la riqualificazione del ricors opposizione e, consequenzialmente, la trasmissione degli atti al Tribunale Torino.
Il presente ricorso deve essere riqualificato quale opposizione, a nor dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli al giudice dell’esecuzione, per il prosieguo della procedura.
L’ordinanza impugnata, infatti, ha ad oggetto l’estinzione della pena p decorso del tempo, materia rientrante tra le competenze previste dall’art. 676 proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale dettato dall’art. 667, comma cod. proc. pen. L’art. 676 cod. proc. pen. dispone che, in tema di declarator estinzione del reato, il giudice dell’esecuzione proceda a norma dell’art. comma 4, cod. proc. pen. Tale ultima norma appresta lo strumento dell’opposizione, da presentare al medesimo giudice che si sia pronunciato su declaratoria di estinzione, il quale è tenuto a provvedere, secondo le forme e il rito degli incidenti di esecuzione, di cui all’art. 666 cod. proc. pen. I dell’opposizione, inoltre, riveste un carattere esclusivo e deve e inderogabilmente esperito, sia allorquando il giudice dell’esecuzione ab proceduto de plano, sia nel caso in cui abbia deciso previa instaurazione del contraddittorio tra le parti. La ratio della norma, infatti, consiste nella volontà legislativa di apprestare una ampia tutela al privato, interessato ad otten
declaratoria di estinzione di una pena. Se fosse consentito esperire direttam il ricorso in sede di legittimità, l’interessato stesso risulterebbe privato, pe fase del riesame del provvedimento, ad opera del giudice dell’esecuzione; ques contrariamente al giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze e prendere in esame tutte le questioni normalmente sottoponibili ad un decidente merito (fra tante, Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv. 257006; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858). Invece di adire questa Cor si sarebbe allora dovuto, più propriamente, attivare lo strumento dell’opposizio specificamente apprestato dalla legge penale e quindi preclusivo del ricorso cassazione.
6. Tenuto conto del generale principio di conservazione degli atti giuridi del favor impugnationis, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., questa Corte ritiene di dover procedere alla conversione dell’impugnazione proposta opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; consegue a tale decisione trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, 16 novembre 2023.