Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39213 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n.in Libia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Milano in data 23/5/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’a comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigett ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesa dichiarava inammissibile l’appello ex art. 322 bis cod.proc.pen. proposto nell’interess NOME avverso il provvedimento del Gip che, in data 22/4/2024, aveva parzialmente
rigettato la richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALE somme di danaro oggetto di sequestro prevent giusta decreto del 18/11/2022.
Il Collegio cautelare, richiamata la disciplina applicabile in materia di impugnazione provvedimenti relativi alle misure cautelari, personali e reali, ex art. 87 bis D. Igs 1 riteneva l’inammissibilità dell’appello proposto dal difensore del ricorrente in q trasmesso ad un indirizzo PEC non riferibile all’ufficio competente a decidere l’impugnazion secondo le indicazioni del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE
2.Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore e procuratore speciale del NOME, AVV_NOTAIO, il quale con unico motivo ha dedotto la violazione dell’art. 87, commi 1, Digs 150/22. Il difensore premette che l’appello era stato inoltrato a due indirizzi di elettronica certificata e precisamente “riesame.tribunale.milano” (presente nell’ele adottato dal Presidente del Tribunale) e “EMAILtribunale.milano” (indicato RAGIONE_SOCIALE), sebbene l’invio a detto ultimo destinatario non si fosse perfezionato per un errore digitazione. Secondo il ricorrente nell’analisi RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano le impugnazi deve privilegiarsi un criterio sostanzialistico in base al quale solo l’inosservanza del te di presentazione produce l’inammissibilità sicché, se l’atto giunge in tempo utile n cancelleria legalmente individuata, deve applicarsi il principio del raggiungimento dello sco come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, venendo meno le ragioni per negar validità all’impugnazione. Nella specie, l’appello trasmesso ad un indirizzo di posta elettro non censito nel provvedimento RAGIONE_SOCIALE giungeva, comunque, tempestivamente nella cancelleria del giudice competente e non poteva, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure formulate. La giurisprudenza di legittimità ritiene con indirizzo costante che è inammissibile il ricor cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificat diverso da quello indicato nel decreto del RAGIONE_SOCIALE generale per i sistemi informa RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, precisando al che la ratio sottesa alla citata disposizione tende alla semplificazione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni tr parti e uffici giudiziari e alla accelerazione degli adempimenti di cancelleria di talch ammette interpretazioni che attenuino il rigore RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità previste da legge, nemmeno valorizzando l’idoneità della notifica al “raggiungimento dello scopo” (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Rv. 286141 – 01).
Risulta, pertanto, già smentita l’interpretazione estensiva sollecitata dal difensore principi affermati da Sez. Unite Bottari, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167 – 0 in relazione ad un quadro normativo non assimilabile a quello sedimentato nel contesto pandemico, che espressamente escludeva l’applicabilità dell’art. 582, comma 2, codice di rito e recepito nelle linee portanti dalla disciplina transitoria di cui al D. Igs 150/22.
3.1 Questa Corte ha in particolare affermato che, in tema di disciplina emergenziale pe la pandemia da Covid-19, è inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal RAGIONE_SOCIALE genera dei sistemi informativi e RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazion fattispecie in cui l’opposizione era stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettr certificata dello stesso ufficio giudiziario, ma diverso da quello dedicato (Sez. 6, n. 206 08/02/2024, Rv. 286419 – 01); che analogamente inammissibile è la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco RAGIONE_SOCIALE seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente de tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge (Sez. 6, n. 46119 de 09/11/2021, Rv. 282346 – 01); come pure l’impugnazione trasmessa ad indirizzo riportato sul sito web dell’ufficio ma non ricompreso nell’elenco richiamato (Se 4, n. 48804 del 14/11/2023, Rv. 285399 – 01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 25 settembre 2024
Sentenza a motivazione semplificata