Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5361 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLANETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
-aVi’ i’ so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza di applicazione pena emessa nei confronti di COGNOME NOME;
esaminato il ricorso proposto dall’imputato a mezzo del difensore, il quale si duole della mancata considerazione da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Esaminata la dichiarazione proveniente dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha rappresentato di volere, nell’interesse del proprio assistito, rinunciare al ricorso.
Rilevato che, ai fini di una valida rinuncia all’impugnazione, è necessario che il difensore sia munito di apposita procurai speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244), nella specie non allegata alla dichiarazione e neppure rinvenuta in atti.
Considerato che la dichiarazione di rinuncia, in mancanza di apposita procura speciale rilasciata dall’imputato, deve essere ritenuta inefficace (cfr. Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276:”È inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale”).
Rilevato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena della misura di sicurezza.
Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali proponibile l’impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l’art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedirnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pn idente