Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31838 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31838 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza in data 24/05/2025 del TRIBUNALE DI AOSTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 24/05/2025 del Tribunale di Aosta, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
Deduce il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza di cause di proscioglimento, alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa e alla qualificazione giuridica del fatto.
Ciò premesso, il ricorso Ł inammissibile.
2.1. Con riguardo al vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento va richiamato l’orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, Ł inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337 – 01).
A ciò si aggiunga che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pe-na su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, COGNOME, Rv. 277102 – 01).
Evenienza, questa, neanche dedotta nel ricorso in esame.
2.2. Santone di duole, inoltre, -genericamente e apoditticamente- dell’omessa motivazione sulla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa e, quindi, sulla qualificazione giuridica del fatto.
A tale proposito, questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione
Ord. n. sez. 1466/2025
CC – 09/09/2025
R.G.N. 24337/2025
deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza Ł limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indi-scussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica ri-spetto al contenuto del capo di imputazione, sicchØ Ł inammissibile l’impugnazio-ne che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motiva-zione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01).
I requisiti così richiesti per la deducibilità della questione relativa alla qualificazione giuridica sono palesemente mancanti nel caso in esame, dove il ricorrente si limita ad affermare in maniera affatto generica che il giudice non ha approfondito il tema della sussistenza dell’aggravante della minorata difesa e dunque sulla qualificazione giuridica del fatto, senza evidenziare eventuali errori connotati dell’evidenza e della immediatezza descritte con il principio di diritto sopra enunciato.
A tale riguardo va evidenziato come l’aggravante risulta chiaramente enunciata nel capo d’imputazione, ove viene descritta in fatto con l’indicazione dell’età delle vittime del reato, aventi, rispettivamente, 90 e 85 anni.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha da sempre, affermato che la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non Ł revocabile unilateralmente, sicchØ la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non Ł legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute (Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001, COGNOME, Rv. 219852; in termini: Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, COGNOME, Rv. 254980; Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv. 227718).
Va, dunque, evidenziato che l’accordo raggiunto tra le parti ha riguardato anche il giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, senza alcuna riserva e/o condizione quanto alle configurabilità delle aggravanti contestate e considerate nel bilanciamento.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 09/09/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME