Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 971 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 971 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Foggia
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 10 luglio 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia ha applicato nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui agli art. 81 cpv, 61 n. 5 e 624 e 625 comma 1 n. 1 cod. pen. e al delitto di cui agli art. 81 cpv c.p. e 75 comma 2 d .lgs n. 159 del 2011 (commessi in San Nicandro Garganico il 25 gennaio 2025) la pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione da sostituirsi con la pena della detenzione domiciliare.
Dopo che COGNOME era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati su indicati, su richiesta del Pubblico Ministero, il G.I.P. ha emesso nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 453 comma 1 bis cod. proc. pen., il decreto di giudizio immediato; a seguito della notifica del decreto l’imputato , a mezzo del procuratore speciale, ha formulato istanza di applicazione della pena. Nell’udienza fissata ex art. 458 bis cod. proc. pen., il difensore ha eccepito: a) la nullità della richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto per essere stata avanzata prima del decorso del termine per la proposizione della richiesta di riesame; b) la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza in quanto notificato all’imputato senza il rispetto del termine di cinque giorni cui all’art. 458 bis cod. proc. pen.
Il giudice ha rigettato entrambe le eccezioni e ha emesso la sentenza di applicazione pena.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la nullità dell ‘ ordinanza di rigetto delle eccezioni e la nullità della sentenza.
Il G.I.P avrebbe rigettato le eccezioni in violazione delle norme previste per il rito del giudizio immediato, posto che, da un lato, l’art. 458 bis cod. proc. pen. prescrive che l’avviso di fissazione dell’udienza debba essere notificato all’imputato e al difensore almeno cinque giorni prima e, dall’altro, l’art. 453 comma 1 ter cod. proc. pen. prescrive che la richiesta di decreto di giudizio immediato nel caso di indagato sottoposto a misura cautelare sia formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’art. 309 cod. proc. pen., ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore dell’imputato, con memoria del 4 dicembre 2025, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2.Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui sono state rigettate le eccezioni su indicate unitamente alla sentenza di applicazione pena, sul rilievo che la fondatezza di tale eccezioni, ovvero il mancato rispetto del termine previsto dal legislatore per formulare la richiesta di giudizio immediato c.d. custodiale e il mancato rispetto del termine di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di applicazione pena, avrebbero determinato la nullità della sentenza.
Il perimetro di impugnabilità dell’ordinanza in esame non può, dunque, che essere quello della sentenza di applicazione della pena, unitamente alla quale è stata impugnata, dettato dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen.. Tale articolo prevede che per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv. 279761-01).
3.Invero questa Corte ha già avuto modo di osservare che il giudizio di applicazione della pena è svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle quali esso è innestato, essendo sufficiente che la richiesta di pena concordata sia stata ritualmente avanzata e sia manifestazione fedele e consapevole della volontà dell’imputato (Sez. 4 n. 8531 del 17/02/2022, Rv. 282761 -02; Sez. 3, n. 34601 del 31/03/2021, Rv. 282233 -01).
Si è a tale fine osservato che anche prima della introduzione di cui all’art. 448 comma 2bis cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la celebrazione del giudizio di applicazione della pena sull’accordo delle parti può avvenire in una qualsiasi delle fasi che si possono aprire dopo quella delle indagini preliminari, a partire cioè dall’udienza preliminare fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, che rappresenta il momento estremo oltre il quale
non è ammissibile il ricorso a quella speciale procedura. Ne discende che il suddetto giudizio appare svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle quali può avere origine, richiedendo esso unicamente che la richiesta sia stata ritualmente avanzata nell’ambito di una di quelle udienze in cui la legge processuale ne ammette la proposizione. In un caso in cui l’applicazione della pena sull’accordo delle parti era avvenuta nel corso di un giudizio direttissimo, la Corte, sulla base di tale principio, aveva ritenuto che l’eventuale nullità del giudizio direttissimo prospettata quale effetto della effetto della nullità della convalida dell’arresto in flagranza, che costituisce uno dei presupposti di tale rito – fosse irrilevante essendo stata la sentenza impugnata emessa appunto a seguito del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti ( Sez. 6, n. 12891 del 09/07/1991, Rv. 188754 -01).
L’applicazione concordata della pena postula, dunque, la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall’accordo intervenuto tra le parti (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Rv. 269072 01; Sez. 3, n. n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392 – 01; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Rv. 247539). E ciò in quanto la sentenza di “patteggiamento” trova titolo nell’accordo delle parti e, prima ancora, nella richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato che costituisce fatto processuale autonomamente rilevante, di per sé introduttivo di una procedura speciale che recide ogni legame con la fase nella quale tale richiesta è maturata.
4.Il ricorrente non contesta di aver manifestato la volontà di chiedere l’applicazione della pena, né afferma che la pena applicata non sia aderente alla richiesta come da lui formulata, ma si limita a rilevare vizi nella procedura sulla quale si era innestato il rito speciale e relativi all’udienza in cui la sentenza era stata emessa, che non hanno avuto effetto alcuno sul contenuto dell’accordo.
Ne consegue che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli previsti dalla legge.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso in Roma il 4 dicembre 2025. Il AVV_NOTAIO est. Il Presidente NOME COGNOME NOME Dovere