Impugnazione Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, quali sono le possibilità di rimetterlo in discussione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi limiti che regolano l’impugnazione patteggiamento, confermando che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte. Il caso analizzato offre un chiaro esempio di come le contestazioni relative al merito del trattamento sanzionatorio concordato siano destinate a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come patteggiamento), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino. L’imputato, attraverso il proprio difensore, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per contestare aspetti della sentenza legati alla pena concordata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, ovvero senza la celebrazione di un’udienza pubblica, sulla base della manifesta infondatezza dei motivi proposti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: I Confini dell’Impugnazione Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: l’impugnazione patteggiamento non è uno strumento per rinegoziare o contestare la congruità della pena pattuita. La norma citata, infatti, limita in modo tassativo la possibilità di ricorrere in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge.
I giudici hanno chiarito che le lamentele del ricorrente afferivano al “trattamento punitivo convenuto tra le parti” e non erano riconducibili a nessuna delle specifiche violazioni di legge elencate dalla normativa. Il patteggiamento è, per sua natura, un accordo tra accusa e difesa che cristallizza la pena. Pertanto, contestare successivamente l’equità di tale accordo, se non per vizi di legalità specifici (come un errore nel calcolo della pena o l’applicazione di una pena illegale), è un’azione non consentita dall’ordinamento. La Corte ha sottolineato che l’accordo tra le parti non era “inficiato da illegalità”, rendendo il ricorso privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura quasi tombale dell’accordo di patteggiamento per quanto riguarda la quantificazione della pena. Le parti che scelgono questa via processuale devono essere consapevoli che la possibilità di un ripensamento successivo è estremamente limitata. L’impugnazione è un rimedio eccezionale, riservato a correggere errori di diritto manifesti e non a rimettere in discussione il merito di un accordo volontariamente sottoscritto. La decisione della Cassazione serve da monito: un ricorso temerario, basato su motivi non consentiti, comporta non solo la conferma della sentenza impugnata ma anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, quali la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è limitata a casi specifici previsti tassativamente dalla legge, come indicato dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che non includono contestazioni sulla congruità della pena concordata.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché verteva sul trattamento punitivo concordato tra le parti, un motivo non consentito dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. L’appello non era basato su una delle ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dalla norma.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME OLTION NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite’re conclusioni del PG
udito il ifensore
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità, poichè in tema di patteggiamento l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 luglio 2024
Il Consi re estensore