Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40798 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a PESCARA IERVESE NOME nato il DATA_NASCITA a PESCARA
avverso !a sentenza in data 06/02/2024 deIG.U.P. del TRIBUNALE DI PE- SCARA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricora; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a seguito di trattazione con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite dei rispettivi difensori e con ricorsi separati, impugnano la sentenza in data 06/02/2024, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Pescara.
Deducono:
COGNOME NOME.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.
A tale proposito il ricorrente denuncia l’omessa motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto.
IERVESENOME.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 546 cod. proc. pen. e all’art. 18 cod. proc. pen..
Secondo il ricorrente la sentenza “sembra essere carente della descrizione processuale ed anche nella descrizione dello svolgimento dell’udienza e dei passaggi che hanno portato alla decisione”.
Si duole della correzione a penna del numero di registro generale e della mancata indicazione della presenza e/o dell’assenza in udienza dell’imputato, oltre che della mancata indicazione dell’avvenuto stralcio nei confronti dei coimputati.
Ciò premesso, entrambi i ricorsi sono inammissibili.
COGNOME si duole -genericamente e apoditticamente- dell’omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto.
A tale riguardo, questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01).
I requisiti così richiesti per la deducibilità della questione relativa alla qua lificazione giuridica sono palesemente mancanti nel caso in esame, dove il ricorrente si limita ad affermare in maniera affatto generica che il giudice ha omesso di motivare sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, senza evidenziare eventuali errori connotati dell’evidenza e della immediatezza descritte con il principìo di diritto sopra enunciato.
Da qui l’inammissibilità del ricorso di COGNOME per difetto di specificità.
Parimenti inammissibile il ricorso di COGNOME, che si duole della carente descrizione dello svolgimento dell’udienza, della correzione a penna del numero di registro generale, della mancata indicazione della presenza e/o dell’assenza degli imputati, della mancata indicazione dello stralcio del procedimento rispetto ai coimputati non patteggianti, della mancata indicazione della sequenza seguita per arrivare alla decisione.
Tutte circostanze per le quali il codice di rito non prevede alcuna sanzione, che non inficiano la validità della sentenza impugnata e rispetto alle, peraltro, il ricorrente non ha alcun interesse a impugnare.
. Invero, l’interesse a impugnare, così come richiamato dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei
diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 – 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276274 – 01). In altre parole, l’interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all’esattezza tecnicogiuridica della motivazione del provvedimento, ma dall’interesse a conseguire dalla riforma o dall’annullamento del provvedimento impugnato- un vantaggio concreto. Nel caso di specie, la mancata pronuncia su un reato contestato e la mancata applicazione della relativa pena si riverbera come effetto favorevole per il ricorrente. Tanto vale a dire che il ricorrente non sortirebbe nessun effetto pratico più favorevole dall’annullamento sul punto del provvedimento impugnato.
Da qui l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame, per carenza d’interesse, tanto più il ricorrente non allega quale beneficio potrebbe ricavare da un eventuale fondatezza dell’impugnazione.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 25/09/2024