Impugnazione Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità secondo la Cassazione
L’impugnazione patteggiamento rappresenta un terreno complesso e dai confini ben delineati nel nostro ordinamento processuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 39741 del 12 settembre 2024, ribadisce con chiarezza quali siano i limiti per contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La decisione sottolinea che non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un’occasione per rimettere in discussione la scelta processuale precedentemente compiuta, a meno che non sussistano vizi di palese evidenza.
Il Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Milano, che aveva accolto la richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) formulata da un imputato per reati previsti dagli articoli 322 e 329 CCI. Nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione.
L’unico motivo di doglianza era incentrato sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione all’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato per l’insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dalla norma, anziché ratificare l’accordo sulla pena.
I Rigidi Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando un principio giurisprudenziale consolidato. Il sindacato di legittimità su una sentenza di patteggiamento, per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., è estremamente circoscritto.
Il ricorso è ammissibile solo ed esclusivamente se dal testo stesso della sentenza impugnata emerge in maniera evidente e inconfutabile la sussistenza di una causa di non punibilità. Non si tratta, quindi, di una valutazione che la Cassazione può compiere riesaminando gli atti, ma di una palese svista del giudice di merito che avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la causa di proscioglimento.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
Gli Ermellini hanno osservato che nel caso di specie, il ricorrente non solo non aveva dimostrato l’evidenza della causa di proscioglimento, ma non l’aveva neppure specificamente allegata nel suo ricorso. La censura si presentava, dunque, come generica e del tutto priva dei requisiti minimi per superare il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla natura stessa del patteggiamento. Questo rito speciale presuppone una sorta di rinuncia da parte dell’imputato a contestare nel merito l’accusa, in cambio di un beneficio sanzionatorio. Permettere una generica impugnazione del patteggiamento basata su una rivalutazione degli elementi di prova snaturerebbe l’istituto. La possibilità di un controllo giurisdizionale successivo è ammessa solo come correttivo a fronte di un errore macroscopico e immediatamente percepibile del giudice che ha applicato la pena. Citando una precedente pronuncia (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019), la Corte ha ribadito che il vizio di motivazione può essere denunciato solo quando l’insussistenza di una causa di non punibilità emerga ictu oculi dal testo del provvedimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento fondamentale per avvocati e imputati. La scelta di accedere al rito del patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le vie di impugnazione sono significativamente ristrette. Non è possibile ‘tornare indietro’ e tentare di ottenere un’assoluzione nel merito in sede di legittimità, a meno che non si possa dimostrare un errore palese ed evidente commesso dal giudice di primo grado. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e impone alla difesa l’onere di sollevare eventuali cause di proscioglimento in modo chiaro e tempestivo prima che l’accordo sulla pena venga ratificato.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’impugnazione è possibile solo in casi specifici. Per quanto riguarda la mancata assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p., il ricorso è ammissibile solo se dal testo stesso della sentenza impugnata emerge in modo evidente una causa di non punibilità.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza entrare nel merito della questione. Come stabilito in questo caso, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, qui pari a quattromila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Quale onere ha il ricorrente che lamenta la mancata assoluzione dopo un patteggiamento?
Il ricorrente non può limitarsi a denunciare una generica violazione di legge. Deve specificare quale causa di non punibilità sarebbe stata ignorata e dimostrare che la sua sussistenza era così palese ed evidente dagli atti che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevarla d’ufficio e prosciogliere l’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39741 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 39741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME nato a Maddaloni l’DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 21 maggio 2024 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt 322 e 329 CCI;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell’art. 129 proc. pen.);
che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra u delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può esse oggetto di sindacato di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solt
se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277104 circostanza neanche allegata dal ricorrente;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Presidente