Impugnazione Patteggiamento: La Cassazione Boccia il Ricorso Generico
L’impugnazione patteggiamento rappresenta una possibilità limitata per l’imputato e il pubblico ministero. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la specificità dei motivi. Un ricorso che si limita a utilizzare ‘frasi di stile’, senza ancorarsi alla realtà concreta del caso, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di ‘patteggiamento’ emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato contestava l’errata qualificazione giuridica del fatto, uno dei motivi specifici per cui la legge consente di impugnare questo tipo di sentenze.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e ha riscontrato una grave lacuna: la totale assenza di specificità. I motivi addotti erano generici, astratti e non contenevano alcun riferimento preciso alla vicenda processuale, al reato contestato o alle ragioni concrete per cui la qualificazione giuridica data dal primo giudice sarebbe stata errata.
I Limiti Normativi all’Impugnazione Patteggiamento
È utile ricordare che, per legge, la sentenza di patteggiamento non è appellabile, ma può essere oggetto di ricorso per cassazione solo per motivi ben definiti. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente tali motivi:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato.
2. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Questa limitazione serve a garantire la stabilità di una decisione che nasce da un accordo tra le parti, evitando impugnazioni puramente dilatorie.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha evidenziato che, sebbene l’imputato avesse formalmente invocato uno dei motivi consentiti (l’erronea qualificazione giuridica), lo aveva fatto in modo del tutto vacuo. Il ricorso era inficiato da un ‘vizio di specificità’ perché utilizzava mere ‘frasi di stile’, prive di qualsiasi aggancio al caso concreto.
I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente enunciare un motivo di ricorso, ma è necessario svilupparlo con argomentazioni precise e pertinenti. L’imputato avrebbe dovuto spiegare perché, secondo lui, i fatti accertati avrebbero dovuto essere inquadrati in una diversa fattispecie di reato, ma non lo ha fatto. Di conseguenza, il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni
La decisione in commento rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: ogni impugnazione deve essere specifica e non generica. Nel contesto dell’impugnazione patteggiamento, dove i motivi sono già limitati, questo requisito assume un’importanza ancora maggiore. La sentenza serve da monito: non si può sperare di ottenere una revisione della decisione della Cassazione basandosi su contestazioni astratte e non circostanziate. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi specifici, tra cui vizi della volontà, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Cosa significa che un ricorso è privo di specificità?
Significa che i motivi di impugnazione sono formulati con frasi generiche e di stile, senza alcun riferimento concreto ai fatti del processo, al reato contestato e alle ragioni specifiche per cui si contesta la sentenza del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36456 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36456 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso pe cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica d e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”, e nel caso in esame il ricorso con l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma lo fa ricorrendo a mere frasi di stile, p qualsiasi riferimento al caso concreto ed al titolo di reato per cui è stato condannato l’imput incorrendo, pertanto, nel vizio di specificità dei motivi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
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