Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12690 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 31/1/2024 dal Gip del Tribunale di Velletri
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il GIP del Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale , furti, ric:ettazione e riciclaggio meglio prec in rubrica.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 cod.proc.pen..
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata Inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod, proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difett
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fat e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussist nel caso di specie.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di ricorso sull responsabilità sono inammissibili.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 5 marzo 2024 Il consigliere estensore NOME COGNOME