Impugnazione Patteggiamento: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’impugnazione patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con confini ben definiti. Non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Corte di Cassazione dopo aver concordato la pena. Una recente ordinanza chiarisce ulteriormente i limiti di questo strumento, sottolineando le pesanti conseguenze economiche per chi presenta un ricorso basato su motivi non consentiti. Analizziamo la decisione per comprendere appieno le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Un Tentativo di Appello Oltre i Limiti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. Il ricorrente sosteneva che il giudice di merito avesse omesso di esaminare correttamente la qualificazione giuridica del fatto e la possibile sussistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava non una decisione errata, ma un’omissione nell’analisi preliminare alla ratifica dell’accordo tra accusa e difesa.
I Limiti Normativi all’Impugnazione del Patteggiamento
La normativa di riferimento, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Questi motivi sono estremamente circoscritti e non includono, ad esempio, i cosiddetti “vizi motivazionali”. Un vizio motivazionale si verifica quando il giudice non spiega, o spiega in modo insufficiente o contraddittorio, le ragioni della sua decisione. La legge, per le sentenze di patteggiamento, presume che la motivazione sia insita nell’accordo stesso tra le parti, limitando il controllo a questioni di stretta legalità.
La Differenza tra Errata Qualificazione e Vizio di Motivazione
È cruciale distinguere tra un’errata qualificazione giuridica del fatto (un errore di diritto) e un’omessa motivazione su tale qualificazione. Il primo potrebbe, in astratto, essere un motivo di ricorso, mentre il secondo, come chiarito dalla Corte, si risolve in un vizio motivazionale non consentito. Nel caso di specie, il ricorrente non ha sostenuto che la qualificazione fosse sbagliata, ma che il giudice non avesse motivato sul punto, cadendo così nel divieto normativo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e lineare. I giudici hanno evidenziato che la doglianza del ricorrente non riguardava un errore di diritto, ma si traduceva in una lamentela per omessa motivazione. Tale censura, come detto, è espressamente esclusa dai motivi di ricorso previsti per l’impugnazione patteggiamento. La Corte ha ribadito che avanzare un ricorso per motivi non consentiti dalla legge equivale a non avere i presupposti per un esame nel merito della questione. La decisione, pertanto, non entra nel vivo della qualificazione giuridica, ma si ferma a un controllo preliminare di ammissibilità, che in questo caso ha avuto esito negativo.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La pronuncia conferma quindi un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile, nel rispetto delle regole processuali, per non incorrere in sanzioni che possono rivelarsi anche economicamente significative.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento è consentita solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge, come specificato nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Lamentare un difetto di motivazione è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un vizio di motivazione, come l’omessa spiegazione sulla qualificazione giuridica del fatto, non rientra tra i motivi consentiti per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata determinata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9644 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9644 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALLIPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. NOME COGNOME ha dedotto vizi di legge derivanti dalla mancato esame della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza delle condizioni della pronuncia ex art. 129 c.p.p
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p.: invero, lungi dal sostenere l’er qualificazione, si lamenta l’omessa motivazione sul punto ciò che si risolve in un vizi motivazionale non consentito dalla disposizione citata.
L’impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
NOME, 1 9 febbrai 1p 2024