Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11660 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11660 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che, con sentenza del 6 settembre 2023, il Giudice per le indag preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi degli artt. 44 cod. proc. pen., a NOME COGNOME la pena di tre anni di reclusione e 1.000 di multa in relazione ai reati di detenzione illegale di arma comune da sp ricettazione, detenzione illegale di sostanza stupefacente, formazione ed us atto falso, sostituzione di persona, resistenza a pubblico ufficiale;
che l’imputato ha proposto, tramite il difensore, AVV_NOTAIO ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta ch giudice di merito non abbia pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell’art. comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato posson proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all’espressio volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la s all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen misura di sicurezza»;
che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di ad potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestaz dell’intento dell’imputato di accedere al rito, sul contenuto dell’accordo parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono rifer fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena misure di sicurezza eventualmente applicate;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19/12/2023.