Impugnazione Patteggiamento: i Motivi Tassativi secondo la Cassazione
L’impugnazione del patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale caratterizzata da limiti ben definiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza quali siano gli unici motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, confermando l’inammissibilità per tutte le altre doglianze. Analizziamo questa decisione per capire la portata e le implicazioni pratiche della normativa vigente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brescia. La condanna riguardava un reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti.
L’imputato, tramite il suo difensore, non contestava la volontà espressa nell’accordo o la correttezza della pena applicata, bensì lamentava un ‘vizio di motivazione’. Nello specifico, sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente motivato l’assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
I Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda l’ammissibilità del ricorso. La legge, e in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione. Questi motivi sono esclusivamente:
1. Espressione della volontà dell’imputato: vizi del consenso, ad esempio se l’accordo non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo raggiunto tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato qualificato in modo giuridicamente errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in una di queste quattro categorie è, per definizione, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con motivazioni concise ma estremamente chiare, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come la doglianza del ricorrente, relativa al presunto vizio di motivazione sull’assenza delle condizioni per il proscioglimento, sia ‘di solare evidenza’ estranea all’elenco tassativo dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
In altre parole, la legge non consente di utilizzare il ricorso per Cassazione contro un patteggiamento per mettere in discussione l’apparato motivazionale del giudice di merito su aspetti diversi da quelli strettamente elencati. La scelta del patteggiamento implica una sorta di rinuncia a contestare l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove, concentrando il controllo di legalità solo sui quattro punti cardine previsti dalla norma. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza nemmeno entrare nell’analisi del merito della questione sollevata.
Le Conclusioni
La decisione ha due importanti conseguenze pratiche. La prima è un chiaro monito per la difesa: l’impugnazione del patteggiamento è uno strumento da utilizzare con estrema cautela e solo quando si è in presenza di uno dei vizi specificamente previsti dalla legge. Tentare di forzare la mano con motivi non consentiti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
La seconda conseguenza è di natura economica. A seguito dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che tale condanna è dovuta in quanto non è ravvisabile una ‘assenza di colpa’ nella proposizione di un ricorso palesemente al di fuori dei binari normativi. Questa pronuncia, quindi, rafforza il principio secondo cui le impugnazioni non devono essere un tentativo dilatorio, ma un rimedio serio fondato su motivi giuridicamente validi.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, quali problemi nel consenso, discordanza tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica o illegalità della pena.
Il vizio di motivazione sull’assenza dei presupposti per il proscioglimento è un motivo valido per impugnare il patteggiamento?
No, la sentenza chiarisce in modo inequivocabile che questo tipo di doglianza non rientra tra i motivi specifici previsti dalla legge e, pertanto, rende il ricorso inammissibile.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1982 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1982 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME YOUNES nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando un vizio di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen..
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.
A norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rassegnata dal ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1° dicembre 2025.