Impugnazione Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti Post-Riforma Orlando
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più percorse nel processo penale per definire la posizione dell’imputato in modo rapido. Tuttavia, quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Con la recente ordinanza n. 46668/2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui confini dell’impugnazione patteggiamento, chiarendo in modo definitivo quali motivi di ricorso siano ammissibili e quali no, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dalla cosiddetta Riforma Orlando.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una persona che aveva concordato una pena (patteggiato) davanti al Tribunale di Napoli per reati legati agli stupefacenti. Successivamente, la stessa persona ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che il giudice del patteggiamento non avesse verificato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato invece di ratificare l’accordo sulla pena.
I Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento
Il cuore della questione giuridica risiede nelle modifiche apportate all’articolo 448 del codice di procedura penale dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Riforma Orlando). In particolare, il comma 2-bis di tale articolo ha introdotto un elenco tassativo di motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
Questa norma ha lo scopo di limitare le impugnazioni meramente dilatorie e di conferire maggiore stabilità alle sentenze emesse in seguito ad accordo tra le parti. La ratio è chiara: se l’imputato accetta di patteggiare, rinuncia implicitamente a contestare determinati aspetti del processo, in cambio di uno sconto di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il motivo sollevato dalla difesa – la presunta mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – non è incluso nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448, comma 2-bis.
Di conseguenza, un’impugnazione patteggiamento basata su tale argomentazione è, per legge, inammissibile. Si tratta di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che mira a blindare l’istituto del patteggiamento contro contestazioni non specificamente permesse dal legislatore.
Le Motivazioni
La Corte ha ulteriormente motivato la sua decisione evidenziando diversi aspetti. In primo luogo, il giudice del patteggiamento aveva, di fatto, escluso la presenza di cause di proscioglimento, basandosi sugli atti a sua disposizione, come i verbali di arresto, perquisizione e sequestro, nonché sulle stesse ammissioni dell’imputata durante l’interrogatorio di convalida. Pertanto, il controllo richiesto dalla legge era stato effettuato.
In secondo luogo, la Cassazione ha precisato che anche la contestazione relativa alla qualificazione giuridica del fatto è soggetta a limiti stringenti. È possibile lamentare un’errata qualificazione solo quando questa sia “palesemente eccentrica” rispetto ai fatti descritti nel capo d’imputazione. Non basta un semplice disaccordo interpretativo, ma serve un errore macroscopico e immediatamente percepibile, cosa che nel caso di specie non sussisteva.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale del diritto processuale penale post-riforma: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze significative, tra cui una forte limitazione del diritto di impugnazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta emessa la sentenza di patteggiamento, le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente ridotte e circoscritte a vizi specifici e tassativamente indicati dalla legge. Questa pronuncia rafforza la stabilità delle sentenze concordate e l’efficienza del sistema giudiziario, ponendo un chiaro confine tra le contestazioni ammissibili e quelle destinate a una sicura declaratoria di inammissibilità.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per la mancata verifica delle cause di proscioglimento?
No, la legge n. 103/2017 ha introdotto l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che limita i motivi di ricorso. La mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è inclusa tra i motivi tassativamente previsti e, pertanto, il ricorso è inammissibile.
Quali sono i limiti del ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per le ipotesi di violazione di legge espressamente e tassativamente elencate nell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Non è possibile dedurre vizi generici di violazione di legge o errori di valutazione che non rientrino in tale elenco.
Quando si può contestare un’errata qualificazione giuridica del fatto in un’impugnazione di patteggiamento?
L’erronea qualificazione giuridica del fatto può essere contestata solo nei casi in cui essa risulti, con “indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica” rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione. Non sono ammesse censure che implichino complessi errori valutativi in diritto non immediatamente evidenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46668 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 46668 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti no sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la manc verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabil della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex
plurimis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 – 01; Sez. Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Nella specie, in riferimento ai reati contestati, in relazione ai quali l’imputata nel eccepito la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., il giudice del patteggiam comunque dato atto che “non ricorrono le condizioni per l’emissione di senten proscioglimento ex art. 129 c.p.p. emerge, in particolare, dalla c.n.r. redatta il dall’UPG della Questura di Napoli, con gli atti ad ‘essa allegati (cfr, verbali di arresto, p e sequestro redatti dal medesimo Ufficio in pari data; verbale dì esame qualitativo della sequestrata eseguito mediante narcotest dalla predetta P.G.) L’imputata, p sostanzialmente ammesso ì fatti addebitati nel corso dell’interrogatorio di convalida dell e ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d. del 1990 (come richiesto dalle parti). Pertanto, non sussistono neppure ì presupposti per l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza che, ai sensi del citato art. 2 bis cod. proc. pen., è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, c immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto c risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in pro Rv. NUMERO_DOCUMENTO. che ha precisato che la verifica sull’osservanza delle previsione co nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base d di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricors
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
{ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna e ‘ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023
6
., Il GLYPH nsigliere stens e )