Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41054 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della p richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Tr nei confronti di NOME COGNOME nella parte in cui avrebbe omesso di 1 .0.1′ GLYPH ‘V i . riconoscere in favore dell’imputato la circostanza attenuante di cui all’art cod. pen., ciò che avrebbe inciso sulla corretta qualificazione giuridica del fat ricordato che la novella di cui all’art. 1, comma 50, legge 23 giugno 201 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell’introdurre il comma 2-bis all’art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell’impugnazione della sentenz applicazione della pena ai motivi attinenti all’espressione della vol dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della mi sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);
considerato che – pur ribadendosi che, in tema di c.d. patteggiamento, giudice ha l’obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridi fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del perc motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle p sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella for oggetto dell’imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, Kholti, Rv. 280373) – deve altresì rilevarsi che, secondo l’orientame consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducen sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificaz giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscu immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto a contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, COGNOME, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842, in cui, nell’afferma tale principio, si è riconosciuta l’inammissibilità dell’impugnazione che denu errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contesta precisando la Corte, in motivazione, che la verifica sull’osservanza de previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve esse condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succin motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 1, n. 15553 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619);
ritenuto che, nel caso di specie, la denunciata erronea qualificazione giudi del fatto, vizio che consentirebbe a mente dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc.
pen. l’impugnazione della sentenza di patteggiamento, è meramente asserita, essendo in effetti argomentata sotto il profilo della mancata applicazione di un’attenuante che non ha costituito oggetto dell’accordo tra le parti;
ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente