Impugnazione Patteggiamento: la Cassazione Ribadisce i Limiti
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle più importanti definizioni alternative del processo penale. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili dell’impugnazione del patteggiamento, dichiarando inammissibile un ricorso fondato su un presunto vizio di motivazione.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Taranto. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, la difesa contestava non la legalità della pena pattuita, ma l’accertamento stesso del fatto, ritenendo che il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato anziché ratificare l’accordo.
Le Restrizioni Normative sull’Impugnazione del Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, evidenziando come le censure proposte non rientrassero tra quelle consentite dalla legge. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Questa norma, in deroga alla disciplina generale dell’articolo 606 c.p.p., restringe l’impugnazione del patteggiamento ai soli casi che riguardano:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato liberamente prestato).
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi motivo di ricorso che esuli da questo elenco, come le censure relative all’accertamento del fatto o alla valutazione della prova, è precluso.
le motivazioni della Corte di Cassazione
Nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, la Suprema Corte ha sottolineato che il legislatore ha volutamente circoscritto il controllo di legalità sulle sentenze di patteggiamento. Le critiche mosse dal ricorrente, incentrate sulla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., investono esclusivamente l’accertamento del fatto e la motivazione del giudice, aspetti che non sono sindacabili in sede di legittimità per questo tipo di sentenze.
La Corte ha ribadito che il controllo è ammesso solo per specifiche violazioni di legge e non per una carente motivazione su punti che, per la natura stessa del rito, non sono oggetto di un pieno accertamento dibattimentale. La decisione è stata quindi presa senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis c.p.p.
le conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma un principio consolidato: chi sceglie la via del patteggiamento accetta una definizione rapida del processo in cambio di una rinuncia a far valere determinate doglianze in sede di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza diretta, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. La decisione serve da monito: l’impugnazione del patteggiamento non può essere utilizzata come un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma solo come un rimedio eccezionale per correggere specifici errori di diritto tassativamente indicati dalla legge.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione sulla colpevolezza?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non è ammesso per vizi di motivazione che riguardino l’accertamento del fatto o la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per un’assoluzione. L’impugnazione è limitata ai soli casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Quali sono i motivi validi per l’impugnazione del patteggiamento?
I motivi consentiti dalla legge sono tassativi e riguardano: l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione al fatto che il ricorso è stato presentato per ragioni non più consentite dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35768 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avvisVae parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Taranto i dWa, 6 marzo 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. p con censure che poiché investono esclusivamente l’accertamento del fatto non rientrano fra casi previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gen di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rig l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e s l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicur
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti d decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione cam non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così il giorno il 9 settembre 2024