Impugnazione Patteggiamento: la Cassazione Ribadisce i Rigidi Limiti
L’impugnazione patteggiamento rappresenta un tema di grande rilevanza pratica nel diritto processuale penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha nuovamente confermato l’orientamento rigoroso del legislatore, volto a limitare drasticamente le possibilità di contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. Analizziamo la decisione per comprendere la portata di questi limiti e le conseguenze per chi intende presentare ricorso.
Il Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Monza. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva deciso di impugnare la sentenza mettendo in discussione il giudizio sulla sua responsabilità penale, con un focus specifico sull’elemento soggettivo del reato. In sostanza, il ricorso non contestava un errore di diritto formale, ma mirava a una riconsiderazione del merito della sua colpevolezza.
I Limiti Normativi all’Impugnazione del Patteggiamento
La questione centrale ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), ha stabilito un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il ricorso è ammesso esclusivamente per contestare:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
* La mancata corrispondenza tra la richiesta e la sentenza.
* Un’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo se palesemente evidente dal testo della sentenza stessa.
* L’applicazione di una pena considerata ‘illegale’, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (come nel noto caso ‘Jazouli’).
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in una di queste categorie è, per legge, inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza udienza pubblica, data la manifesta infondatezza delle censure mosse.
le motivazioni
Il cuore delle motivazioni della Suprema Corte risiede nella constatazione che le doglianze del ricorrente esulavano completamente dal perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha sottolineato che mettere in discussione il giudizio di responsabilità, e in particolare il ‘profilo soggettivo’ (cioè il dolo o la colpa), equivale a chiedere una nuova valutazione del merito della vicenda. Questo tipo di riesame è proprio ciò che l’istituto del patteggiamento intende escludere.
Accettando il patteggiamento, l’imputato rinuncia a contestare l’accusa nel merito in cambio di uno sconto di pena. Di conseguenza, non può, in un secondo momento, tentare di riaprire la discussione sulla propria colpevolezza attraverso un’impugnazione. La Corte ha ribadito che l’appello contro tali sentenze è limitato a vizi specifici e non a una riconsiderazione generale del caso. Poiché il ricorso non lamentava un’errata qualificazione del fatto, né una ‘difformità’ tra richiesta e decisione, né vizi della volontà o l’illegalità della pena, è stato dichiarato inammissibile.
le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale con conseguenze definitive sulla possibilità di appello. L’impugnazione patteggiamento non è uno strumento per ottenere un ‘secondo giudizio’ sui fatti. Le implicazioni pratiche sono chiare: sia l’imputato che il difensore devono ponderare con estrema attenzione la scelta del rito alternativo, consapevoli che le porte dell’impugnazione saranno quasi del tutto sbarrate, salvo la presenza di specifici vizi procedurali o di diritto. La pronuncia serve anche da monito: un ricorso presentato al di fuori dei casi consentiti non solo sarà respinto, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la valutazione della propria responsabilità penale?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento non può basarsi su contestazioni relative al giudizio di responsabilità, incluso l’elemento soggettivo, in quanto tali motivi non rientrano nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
L’impugnazione è consentita solo per motivi specifici: un vizio nella espressione della volontà dell’imputato, la mancata corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza, un’erronea qualificazione giuridica del fatto immediatamente ricavabile dalla sentenza, o l’applicazione di una pena illegale.
Cosa accade se si propone un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle Ammende. Nel caso esaminato, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27243 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità d pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali possono annoverarsi quelle addotte dal ricorso ora in disamina che mette in discussione il giudizio di responsabilità con particolare riguardo al profilo soggettivo e non lamenta dunqu una erronea qualificazione del fatto immediatamente ricavabile dal tenore dell’imputazione, nè prospetta «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non adduce viz punto di espressione della volontà dell’imputato o, infine, l’irrogazione di una pena che poss definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, co 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso iì 7 Giugno 2024 .