Impugnazione Patteggiamento: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’impugnazione del patteggiamento è una questione delicata, soggetta a limiti ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato con forza questi confini, chiarendo che non è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti lamentando semplici vizi di motivazione sulla quantificazione della sanzione. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale a seguito di un accordo di patteggiamento. L’imputato non contestava un errore di diritto o l’illegalità della pena, bensì criticava le argomentazioni del giudice di primo grado, ritenendole carenti o inadeguate a giustificare la sanzione penale concordata. In sostanza, il ricorso si fondava su presunti “vizi di motivazione” riguardanti il trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte e i Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neanche procedere a un’udienza pubblica. La decisione si basa su una lettura rigorosa della normativa introdotta con la riforma del 2017, che ha modificato profondamente le regole per l’impugnazione del patteggiamento.
L’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Una Barriera Precisa
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi motivi non rientra la critica alla motivazione con cui il giudice ha ratificato la pena concordata tra accusa e difesa.
Il Distinguo dalla Pena “Illegale”
La Corte ha inoltre precisato che il caso in esame non poteva essere assimilato a quelle situazioni, delineate dalla celebre sentenza “Jazouli” delle Sezioni Unite, in cui la pena applicata è da considerarsi “illegale”. Una pena è illegale quando, ad esempio, non è prevista dalla legge per quel reato o supera i limiti massimi edittali. Nel caso di specie, la sanzione era legale nella sua entità; ciò che si contestava era solo il percorso argomentativo del giudice, una doglianza non ammessa dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono radicate nella ratio della riforma del 2017. L’intenzione del legislatore era quella di deflazionare il carico della Corte di Cassazione, impedendo ricorsi pretestuosi o dilatori contro sentenze che nascono da un accordo tra le parti. Se l’imputato accetta di concordare una pena, rinuncia implicitamente a contestarne la congruità e, di conseguenza, anche le argomentazioni del giudice che la avalla. Permettere un’impugnazione per vizi di motivazione svuoterebbe di significato la natura consensuale del rito del patteggiamento. La pronuncia di inammissibilità, pertanto, non è solo una formalità processuale, ma la diretta conseguenza della scelta processuale compiuta dall’imputato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale per la difesa e per l’imputato che valutano di accedere al patteggiamento. La scelta di questo rito alternativo comporta una rinuncia quasi totale al diritto di impugnazione sulla misura della pena. È essenziale essere consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo, le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente limitate e circoscritte a gravi violazioni di legge, escludendo categoricamente le censure sulla motivazione. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, che mira a preservare l’efficienza e la definitività delle sentenze di patteggiamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per vizi di motivazione sulla pena?
No. L’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i vizi di motivazione riguardanti il trattamento sanzionatorio non rientrano tra i motivi tassativamente previsti per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 Euro.
In quali casi è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Sebbene l’ordinanza si concentri sull’inammissibilità, essa implicitamente conferma che il ricorso è limitato alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come ad esempio l’applicazione di una pena definibile come “illegale” secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37282 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37282 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 del TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la senten applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazio riguardanti il trattamento sanzionatorio irrogato atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. p pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non annoverarsi quella ora in disamina, che non attiene a una prospettata applicazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (COGNOME);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, c 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE afrnmende.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.