Impugnazione Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
L’impugnazione patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale dai contorni ben definiti, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Con la pronuncia in esame, i giudici supremi hanno ribadito la natura eccezionale dei motivi che possono giustificare un ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., delineando con precisione i confini dell’ammissibilità.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dai ricorsi proposti da sei imputati avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’) emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale. I ricorrenti, attraverso impugnazioni distinte ma con argomentazioni in parte comuni, lamentavano diversi vizi della sentenza, sperando di ottenerne l’annullamento in sede di legittimità.
L’impugnazione del patteggiamento e le censure dei ricorrenti
I motivi di ricorso presentati erano eterogenei. Un primo gruppo di ricorrenti contestava vizi di motivazione riguardanti la mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, lamentavano che il giudice del patteggiamento non avesse adeguatamente escluso la loro innocenza prima di ratificare l’accordo sulla pena.
Altri ricorrenti, invece, mettevano in discussione la qualificazione giuridica attribuita ai fatti contestati e il trattamento sanzionatorio applicato, sostenendo che la pena non fosse conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. L’obiettivo era dimostrare che le doglianze sollevate rientrassero nella categoria delle violazioni di legge, unico spiraglio per un’efficace impugnazione patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla Legge n. 103 del 2017. Questa norma limita drasticamente i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata.
Le Motivazioni della Sentenza
I giudici hanno chiarito che, a seguito della riforma, l’impugnazione patteggiamento è consentita solo per un novero ristretto di motivi. Tra questi non rientrano i vizi generici di motivazione, come quelli lamentati dai ricorrenti riguardo all’art. 129 c.p.p. La Corte ha specificato che tali censure sono ammissibili solo se l’esistenza di una causa di proscioglimento emerge in modo palese e inconfutabile dagli atti, senza necessità di alcuna valutazione discrezionale.
Allo stesso modo, le critiche relative alla qualificazione giuridica del reato o al trattamento sanzionatorio sono state respinte. La Corte ha sottolineato che tali questioni non possono essere sollevate in sede di legittimità se non si traducono in una pena palesemente ‘illegale’, ovvero una pena non prevista dall’ordinamento per quel tipo di reato o calcolata in violazione di norme inderogabili. Le doglianze dei ricorrenti, invece, si limitavano a prospettare una diversa valutazione delle circostanze, senza dimostrare un’illegalità manifesta della pena concordata.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale: l’accordo raggiunto con il patteggiamento cristallizza la situazione processuale, e la possibilità di rimetterlo in discussione è eccezionale. Chi sceglie questo rito alternativo accetta una limitazione del diritto di impugnazione. Qualsiasi tentativo di contestare la sentenza per vizi di motivazione o per aspetti discrezionali legati alla pena è destinato all’insuccesso, a meno che non si configuri una delle specifiche e gravi violazioni di legge previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata, per i ricorrenti, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che includono specifiche violazioni di legge e non vizi generici di motivazione.
Un errore nella valutazione delle cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) è un motivo valido per l’impugnazione del patteggiamento?
Secondo questa ordinanza, un vizio di motivazione sulla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento non rientra tra i motivi ammessi per l’impugnazione, a meno che la causa di non punibilità non emerga in modo evidente e immediato dagli atti, senza bisogno di alcuna attività valutativa.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37283 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letti il ricorso proposto nell’interesse comune di COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, quello proposto nell’interesse di COGNOME NOME e quello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell’art 444 e ss cpp;
ritenuto che i motivi prospettati dai diversi ricorsi sono tutti inammissibili perché l’a comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabili della pronuncia i patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativame indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dalle impugnazioni in esam con le quali sono stati dedotti ( ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME dNOME) vizi di motivazione riguardanti la verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. e sul trattam sanzionatorio senza dare corpo all’applicazione di una pena che possa definirsi illegale nei termi tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sent n. 33040 del 2015 (COGNOME) o che solo in termini di mera apparenza mettono in discussione la qualificazione ascritta alle condotte a giudizio (ricorsi nell’interesse di COGNOME e COGNOME) pe relative doglianze non fanno in alcun modo leva su emergenze immediatamente desumibili dal portato dell’imputazione;
rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.