Impugnazione Patteggiamento: Quando la Cassazione Dice ‘No’
L’impugnazione del patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale tanto delicata quanto rigorosa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili di questo strumento, chiarendo quali motivi possono essere sollevati e quali, invece, sono destinati a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità. Il caso in esame offre uno spaccato chiaro delle ragioni per cui, una volta accettato un accordo sulla pena, le vie per contestarlo si restringono drasticamente.
I Fatti del Caso: Un Appello Contro il Patteggiamento
La vicenda trae origine dalla decisione di un imputato di ricorrere per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato, dopo aver concordato la pena, ha tentato di rimettere in discussione la decisione lamentando una presunta carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado su tre punti cruciali:
1. La sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato per difetto di imputabilità.
2. La corretta identificazione di sé stesso quale autore del reato.
3. La presenza dell’elemento soggettivo del dolo.
In sostanza, il ricorrente contestava non la correttezza formale dell’accordo, ma la valutazione di merito che il giudice avrebbe omesso di compiere prima di ratificare il patteggiamento.
La Normativa sull’Impugnazione del Patteggiamento: i Paletti dell’Art. 448 c.p.p.
Per comprendere la decisione della Corte, è fondamentale richiamare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono presentare ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente:
* L’errata espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso viziato).
* Il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco è, per definizione, inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con motivazione sintetica ma ineccepibile, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato il palese contrasto tra i motivi sollevati dal ricorrente e i limiti imposti dal citato art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Le doglianze relative alla mancata motivazione sull’imputabilità, sull’identificazione dell’autore e sul dolo non rientrano in alcuna delle categorie consentite dalla legge.
Esse, infatti, attengono al merito della vicenda processuale, ossia a quella valutazione sulla colpevolezza che, con la scelta del patteggiamento, l’imputato implicitamente rinuncia a contestare in modo pieno. La legge presume che, accedendo al rito speciale, l’imputato accetti la definizione del processo sulla base di un accordo, limitando il successivo controllo giurisdizionale a soli vizi di natura formale o di palese illegalità della pena. Contestare la motivazione sulla sussistenza del reato equivale a tentare di riaprire un dibattimento che il patteggiamento stesso mira a evitare.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Impugnazione del Patteggiamento
L’ordinanza in commento è un monito fondamentale per la pratica forense. La scelta di accedere al patteggiamento è una decisione strategica che deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché preclude quasi ogni successiva contestazione sul merito della vicenda. L’impugnazione del patteggiamento non è uno strumento per ottenere un secondo giudizio sui fatti, ma solo un rimedio eccezionale per correggere specifici errori procedurali o sanzionatori.
Di conseguenza, la Corte non solo ha dichiarato il ricorso inammissibile, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Suprema Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi specifici e limitati, elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
I motivi ammessi riguardano vizi nella formazione della volontà dell’imputato, la mancata corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, l’errata qualificazione giuridica del fatto, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Si può contestare la valutazione del giudice sulla colpevolezza in un ricorso contro il patteggiamento?
No, il ricorso non può basarsi su motivi che contestano la motivazione del giudice sulla sussistenza dei fatti, sulla colpevolezza o sull’imputabilità, poiché questi aspetti sono esclusi dai motivi tassativamente previsti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36474 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso pe cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica d e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”, mentre nel caso in esame il ricorso cont l’omessa motivazione sulla sussistenza delle condizioni per addivenire ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sull’imputabilità (primo motivo), sull’identificazione dell’imputato autore del reato (secondo motivo) e sul dolo (terzo motivo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favor Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025.