Impugnazione Patteggiamento: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni sulle possibilità di contestare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15047/2024) offre un chiaro promemoria sui rigidi confini dell’impugnazione del patteggiamento, sottolineando come le contestazioni sul merito dei fatti siano precluse. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Un Tentativo di Superare i Limiti del Patteggiamento
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bari. La difesa lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente cercava di rimettere in discussione l’accertamento del fatto, argomento tipicamente escluso dai motivi di ricorso contro questo tipo di sentenza.
La Decisione della Corte: I Rigidi Confini dell’Impugnazione Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere a un’udienza formale. La decisione si fonda su una lettura rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni
I giudici hanno chiarito che la normativa speciale sull’impugnazione del patteggiamento deroga alla disciplina generale dei ricorsi. Il controllo di legalità da parte della Cassazione è ammesso solo per specifiche violazioni di legge, che includono:
* Vizi nella formazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente.
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente errato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
La Corte ha specificato che le censure del ricorrente, focalizzate esclusivamente sull’accertamento dei fatti e sulla presunta omessa motivazione circa una possibile assoluzione, non rientrano in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché basato su ragioni “non più consentite dalla legge”.
Le Conclusioni
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e dirette. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che sta rinunciando a un’ampia fetta del diritto di impugnazione. Non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio per riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. La decisione di patteggiare cristallizza l’accertamento di colpevolezza, salvo i pochi e specifici vizi di legittimità individuati dal legislatore.
Inoltre, la declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche non trascurabili. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che finiscono per appesantire inutilmente il sistema giudiziario.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione sull’accertamento dei fatti?
No, la sentenza chiarisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è limitato ai soli casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che riguardano violazioni di legge e non la carenza di motivazione sull’accertamento dei fatti.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 cod. proc. pen. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MONOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIBUNALE di BARI
dato avvi GLYPH alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore COGNOME NOME è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bari deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizio per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che poiché investono esclusivamente l’accertamento del fatto non rientrano fra i casi previ dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gen di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati,che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigu l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e se l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicure
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione NOME con riguardo ai predetti punti della decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione came non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso 22 marzo 2024