Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MONOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIBUNALE di BARI
dato avvi GLYPH alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore COGNOME NOME è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bari deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizio per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che poiché investono esclusivamente l’accertamento del fatto non rientrano fra i casi previ dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gen di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati,che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigu l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e se l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicure
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione NOME con riguardo ai predetti punti della decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione came non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso 22 marzo 2024