Impugnazione Patteggiamento: Quando è Ammessa e Quando No
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come “patteggiamento”, rappresenta una delle vie principali per definire un procedimento penale in modo rapido. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo, quali sono le possibilità di rimetterlo in discussione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi limiti dell’impugnazione patteggiamento, sottolineando come non tutte le doglianze siano ammissibili. Analizziamo la decisione per comprendere meglio la portata di questo principio.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Pena Concordata
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Genova per un delitto in materia di stupefacenti. L’imputato non contestava l’accordo in sé, ma lamentava la quantificazione della pena, sostenendo che avrebbe dovuto essere fissata nei minimi edittali. In sostanza, dopo aver raggiunto un accordo con la pubblica accusa, il ricorrente ha tentato di rimettere in discussione l’entità della sanzione davanti alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione e i limiti dell’impugnazione del patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’impugnazione patteggiamento non è uno strumento per rinegoziare i termini dell’accordo, ma solo per contestare vizi specifici e tassativamente previsti dalla legge.
I giudici hanno chiarito che la contestazione sulla quantificazione della pena, una volta che questa è stata concordata, non rientra tra i motivi ammessi. L’accordo stesso, infatti, presuppone il consenso dell’imputato, il quale accetta la pena proposta in cambio dei benefici processuali previsti dal rito speciale.
Le Motivazioni: Consenso e Limiti Tassativi al Ricorso
La motivazione dell’ordinanza si articola su due pilastri fondamentali.
Il primo è la natura stessa dell’accordo di patteggiamento. La sentenza che lo recepisce non necessita di una motivazione analitica sulla congruità della pena, essendo sufficiente il richiamo all’accordo raggiunto tra le parti. Questo accordo implica il consenso dell’imputato, e nel caso di specie, il ricorrente non ha lamentato alcun vizio del suo consenso (come errore, violenza o dolo). Pertanto, la sua accettazione della pena è stata considerata valida e definitiva.
Il secondo pilastro è il riferimento normativo all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita espressamente l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento a specifiche ipotesi di violazione di legge, come l’erronea qualificazione del fatto, l’illegalità della pena o l’applicazione errata di circostanze. La semplice discussione sulla misura della pena, se questa rientra nei limiti di legge, non è inclusa in questo elenco. Di conseguenza, il motivo del ricorso è stato giudicato estraneo a quelli consentiti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La pronuncia della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che va ponderata attentamente con il proprio difensore, poiché chiude la porta a future contestazioni sulla congruità della pena. L’accordo, una volta ratificato dal giudice, diventa quasi inscalfibile su questo punto.
In secondo luogo, evidenzia le conseguenze di un ricorso infondato. L’inammissibilità comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro. Questo serve da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose.
In definitiva, chi accede al patteggiamento deve essere consapevole che sta barattando la possibilità di un pieno dibattimento (e di un’eventuale assoluzione) con la certezza di una pena ridotta, ma con margini di impugnazione estremamente ristretti.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento perché si ritiene la pena troppo alta?
No. Secondo la Corte, l’accordo sulla pena presuppone il consenso dell’imputato. La contestazione sulla quantificazione della pena concordata non rientra tra i motivi di ricorso tassativamente previsti dalla legge per questo tipo di sentenza.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è limitato alle sole ipotesi di violazione di legge indicate tassativamente dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come ad esempio l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della sanzione applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, questa somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 846 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 846 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 24/04/1987 in Albania avverso la sentenza del 10/07/2023 emessa dal Tribunale di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non deducibili in questa sede, quali la quantificazione della pena nei minimi edittali per il delitto in materia di stupefacenti, in ragione della tipologia di senten impugnata.
Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo intervenuto esonera la sentenza che recepisce l’accordo, dall’onere di motivazione bastando il richiamo alla congruità della pena patteggiata, richiesta
dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è rappresentato alcun vizio.
Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente ind (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337), non prospettate questa sede.
Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichia inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 21/11/2023