Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4995 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 18/01/1983
avverso la sentenza del 25/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME preso atto che il presente procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano comma 5bis cod. proc. pen.
ex art. 610,
RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Brescia applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a NOME COGNOME su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato ascritto in rubrica (artt. 110, 628 cod. pen.) in continuazione con la pena irrogata dal Gup presso il Tribunale di Firenze con sentenza del 17/03/2008, rideterminando così la pena da espiare in anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 2200,00 di multa.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto vizio della motivazione perchØ avrebbe dovuto essere piø approfondita ex art. 129 cod. proc. pen. quanto alla responsabilità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivo manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., l’impugnabilita della pronuncia Ł limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014-01), tra le quali, in modo del tutto ragionevole, non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell’accusa mossa nei suoi confronti. Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., in relazione tra l’altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell’ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell’esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell’assetto normativo disciplinante l’illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281182-01).
Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, attesa la presenza di argomentata e chiara motivazione (pag. 1 con richiamo alla nota del RRAGIONE_SOCIALE Parma n. 1312/13 del 19/05/2021) contrariamente a quanto semplicemente affermato dal ricorrente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME