Impugnazione Patteggiamento: i Limiti e i Rischi di un Ricorso Errato
L’impugnazione del patteggiamento rappresenta un terreno complesso e pieno di insidie nel diritto processuale penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di chiarire i confini, molto stretti, entro cui è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra imputato e pubblico ministero. La decisione in esame non solo ribadisce i principi consolidati, ma funge anche da monito sulle conseguenze economiche di un ricorso presentato al di fuori dei casi consentiti. Vediamo nel dettaglio i fatti e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Lodi. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di ricorrere in Cassazione contro tale sentenza. Le doglianze sollevate non erano di poco conto: si lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di primo grado avesse omesso di valutare le condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Inoltre, venivano mosse censure relative alla pena concordata.
La Decisione della Cassazione e i Limiti all’Impugnazione Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione di questa decisione risiede nella disciplina speciale che regola l’impugnazione del patteggiamento, contenuta nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma, infatti, deroga alle regole generali sulle impugnazioni e limita drasticamente i motivi per cui si può contestare una sentenza di patteggiamento. I casi ammessi sono tassativi e riguardano esclusivamente:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato prestato liberamente.
2. Il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: quando il giudice si pronuncia su qualcosa di diverso da quanto concordato.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge.
Il ricorrente, invece, aveva basato la sua impugnazione su un presunto vizio di motivazione, un motivo non contemplato dalla norma speciale. La Corte ha quindi agito di conseguenza, respingendo il ricorso in limine.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha sottolineato che la previsione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è chiara nel delimitare il perimetro del controllo di legalità alle sole ipotesi di ‘violazione di legge’ relative ai punti elencati. Il ‘vizio di motivazione’, anche se grave, non rientra in questa categoria. La scelta del legislatore è stata quella di stabilizzare rapidamente le sentenze di patteggiamento, frutto di un accordo tra le parti, limitando le possibilità di rimetterle in discussione.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità con un’ordinanza emessa in camera di consiglio non partecipata, una procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per i ricorsi palesemente infondati o inammissibili.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione ha avuto conseguenze dirette per il ricorrente. A causa dell’inammissibilità del ricorso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto questa sanzione equa, proprio perché il ricorso era stato presentato per ragioni ‘non più consentite dalla legge’.
Questa pronuncia è un importante promemoria: l’impugnazione del patteggiamento non è un’opzione da percorrere alla leggera. È fondamentale che l’imputato e il suo difensore valutino con estrema attenzione se i motivi del ricorso rientrano nel ristretto novero previsto dalla legge, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche significative sanzioni economiche.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. L’impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che includono problemi legati al consenso dell’imputato, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Si può contestare un patteggiamento per vizio di motivazione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi ammessi per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento, poiché la legge limita il controllo alla sola violazione di legge per i casi specificati.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2024 del TRIBUNALE di LODI
dato avv parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Lodi del 18 luglio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure relative alla pena che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gene di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigua l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sen l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezz
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti dell decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camer non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende