Impugnazione Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara il Ricorso Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema processuale penale per deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni al diritto di appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini stringenti entro cui è possibile procedere con l’impugnazione del patteggiamento, chiarendo perché una doglianza sulla misura della pena sia destinata all’inammissibilità.
Il Caso in Esame: La Contestazione sulla Misura della Pena
Nel caso di specie, un imputato aveva presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano. L’oggetto della contestazione non era la qualificazione giuridica del fatto o un vizio nel consenso, bensì un presunto vizio di motivazione relativo alla misura dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione tra i reati contestati. In sostanza, il ricorrente lamentava il modo in cui il giudice aveva quantificato la pena finale, ritenendolo immotivato.
I Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte Suprema, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha richiamato il quadro normativo che governa l’impugnazione del patteggiamento, una disciplina resa particolarmente rigorosa dalla riforma del 2017.
L’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita drasticamente la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e tassativamente elencati, quali:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato;
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
* Erronea qualificazione giuridica del fatto;
* Illegalità della pena irrogata.
La Corte ha sottolineato che un vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, come quello lamentato nel caso di specie, non rientra in nessuna di queste categorie.
Il Concetto di “Pena Illegale”
Per evitare interpretazioni estensive, i giudici hanno anche precisato cosa si intende per “pena illegale”, richiamando la storica sentenza “Jazouli” delle Sezioni Unite (n. 33040/2015). Una pena è illegale non quando appare semplicemente eccessiva o sproporzionata, ma quando non è prevista dall’ordinamento giuridico per quel tipo di reato o è stata determinata in violazione di precise disposizioni di legge (ad esempio, superando i limiti massimi edittali).
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base di una chiara interpretazione restrittiva della norma. Il legislatore, con la riforma del 2017, ha voluto limitare le impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose, conferendo stabilità alle sentenze concordate tra le parti. Contestare la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, all’interno dei limiti legali, non costituisce una violazione di legge impugnabile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Poiché la doglianza del ricorrente verteva su un vizio di motivazione e non su una delle ipotesi tassative previste dalla norma, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, cioè senza la celebrazione di un’udienza pubblica.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e invia un messaggio chiaro: la scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la quantificazione della pena, a meno che questa non sia palesemente illegale. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che l’accordo sulla pena deve essere ponderato con estrema attenzione, poiché gli spazi per un ripensamento in sede di impugnazione sono quasi inesistenti. La decisione rafforza la finalità deflattiva del rito, ma al contempo impone una maggiore responsabilità alle parti nella fase di negoziazione della pena.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare l’entità dell’aumento di pena per la continuazione tra reati?
No, secondo l’ordinanza, un vizio di motivazione relativo alla misura dell’aumento di pena applicato in continuazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, pertanto, il ricorso è inammissibile.
Quali sono i principali motivi per cui è ammessa l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento?
L’impugnazione è ammessa solo per vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena irrogata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40941 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40941 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
COavvnum..
letto il ricorso proposto nell’interesse di Daidi” U – rff GLYPH avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza avuto riguardo alla misura dell’aumento apportato in continuazione atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativament indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda v afferenti all’ espressione della volontà dell’imputato o alla qualificazione del fatto né, inf inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati da indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (lazouli);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comm 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025.