Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14550 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14550 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in VENEZUELA) il 31/05/1990, avverso la sentenza del 21/11/2024 del TRIBUNALE di Teramo;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/11/2024 il Tribunale di Teramo, su richiesta del difensore di fiducia, munito a tal fine di procura speciale, ha applicato a NOME COGNOME in relazione ai fatti di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e furto pluriaggravato in concorso, la pena complessiva (ritenuta la continuazione sul più grave delitto di rapina, con le attenuanti dei nn. 4 e 6 dell’art. 61 cod. pen. stimate prevalenti rispetto alla aggravante ed alla pure contestata recidiva) di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 800 di multa, su cui era stato acquisito il consenso del PM;
aveva proposto ricorso per cassazione il COGNOME tramite il difensore di fiducia deducendo violazione, falsa ed erronea applicazione di norme processuali,
con riferimento all’art. 546 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a suo avviso meramente apparente;
3. in data 27/02/2025 è stata trasmessa dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma dal ricorrente con sottoscrizione autenticata dal difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Come accennato, infatti, la difesa dell’odierno ricorrente ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma del COGNOME con sottoscrizione
autenticata dal difensore; consegue, pertanto, l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma primo, lett. d), e 589 cod.
proc. pen..
2. Il ricorso, tuttavia, sarebbe stato comunque inammissibile.
L’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente
l’impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME NOME, Rv. 278337 – 01).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alla somma, che si stima equa anche in considerazione della prossimità della rinuncia rispetto alla data fissata per la decisione del ricorso, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/03/2025.