Impugnazione Patteggiamento: La Cassazione Stabilisce i Limiti
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di contestare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti rigorosi previsti per l’impugnazione patteggiamento, confermando che non tutti i motivi di doglianza possono essere portati all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro il Patteggiamento
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Napoli. L’accordo tra l’imputato e la pubblica accusa era stato ratificato dal giudice, definendo così il procedimento in primo grado. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, sollevando specifiche questioni sulla correttezza della sentenza.
I Limiti dell’Impugnazione Patteggiamento
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali. In primo luogo, si lamentava la mancata verifica, da parte del giudice del patteggiamento, della possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In secondo luogo, veniva contestata la sussistenza degli elementi che avevano portato al riconoscimento della recidiva, una circostanza aggravante che incide sulla determinazione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una procedura snella de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha basato la sua decisione su una rigorosa interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo, ovvero esclusivo e non ampliabile, i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione.
I giudici hanno chiarito che le censure sollevate dal ricorrente – relative alla valutazione delle cause di proscioglimento e alla sussistenza della recidiva – non rientrano in tale elenco. La legge, infatti, circoscrive l’appello alla Suprema Corte a questioni specifiche, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata, escludendo riesami di merito come quelli richiesti nel caso di specie. Pertanto, i motivi proposti non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità e le valutazioni del giudice su aspetti non inclusi nell’elenco dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. L’impugnazione patteggiamento è uno strumento con confini ben definiti, volto a correggere solo specifici errori di diritto e non a riaprire una valutazione complessiva del caso. Per il ricorrente, l’esito è stato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a conferma dei rischi connessi alla proposizione di un ricorso privo dei presupposti di legge.
 
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento in Cassazione è possibile solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili in questo caso?
I motivi ritenuti inammissibili riguardavano la mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e la contestazione degli elementi per la ritenuta recidiva, poiché non rientrano nell’elenco previsto dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6   Num. 6263  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi) proposti da NOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi de A ricorsi);
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME ,
(
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti – diretti a contrastare la mancata verifica dell’insussistenza di proscioglimento ex art. 129 cpp nonché la sussistenza degli estremi funzionali alla ritenuta non rientrano tra quelli tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. delimitare l’impugnabilità in cassazione della sentenza di patteggiamento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 gennaio 2024
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