Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18488 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SOVERIA MANNELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 del GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERME
[dato avviso alle parti; I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pe richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunal Lamezia Terme, nei confronti di NOME COGNOME, nella parte in cui non v sarebbe stato il preliminare vaglio sulla qualificazione giuridica del fatto d al capo b);
considerato che il motivo è manifestamente infondato;
ricordato che la novella di cui all’art. 1, comma 50, legge 23 giug 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell’introdurre il comma 2-bis all’art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell’impugna della sentenza di applicazione della pena ai motivi attinenti all’espress della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiest sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalit pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);
considerato che – pur ribadendosi che, in tema di c.d. patteggiamento il giudice ha l’obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giu del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di acco delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da formante oggetto dell’imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 d 14/1/2021, El Kholti, Rv. 280373) – deve altresì rilevarsi che, secon l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorr cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitat soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risu con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 d 23/03/2022, NOME, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, COGNOME, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv 279842, in cui, nell’affermare tale principio, si è riconosciuta l’inammissib dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risult evidenti dalla contestazione, precisando la Corte, in motivazione, che verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedott nel ricorso); Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619);
ritenuto che, nel caso di specie, la denunciata erronea qualificazi giudica del fatto, vizio che consentirebbe a mente dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. l’impugnazione della sentenza di patteggiamento è legata affermazione meramente assertiva;
ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, com 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa dell ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente