Impugnazione Patteggiamento: La Cassazione Traccia i Confini
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale, che consente di definire la propria posizione processuale in tempi brevi e con una pena ridotta. Tuttavia, questa scelta comporta una significativa rinuncia al diritto di appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti invalicabili dell’impugnazione patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere sollevati e quali invece sono preclusi. Approfondiamo la decisione per comprendere meglio la portata di questo istituto.
Il Caso in Esame: Un Tentativo di Riaprire il Merito
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. Il ricorrente, pur avendo concordato la pena, ha tentato di contestare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando questioni che, in apparenza, riguardavano la qualificazione giuridica del fatto e la presunta mancata valutazione di cause di proscioglimento. In sostanza, il ricorso mirava a rimettere in discussione la responsabilità penale, un aspetto che si presume accettato con la scelta del patteggiamento.
Limiti all’Impugnazione Patteggiamento: Cosa Dice la Legge?
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma del 2017, limita drasticamente la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. Il ricorso è ammesso solo per un elenco tassativo di motivi, tra cui:
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: Ma solo se l’errore è immediatamente evidente dal testo dell’imputazione, senza necessità di nuove valutazioni.
* Applicazione di una pena illegale: Quando la sanzione è per specie o quantità non conforme alla legge.
* Vizi nella espressione della volontà: Qualora il consenso al patteggiamento non sia stato espresso liberamente e consapevolmente.
* Difformità tra la richiesta e la sentenza: Se il giudice ha deciso in modo diverso da quanto concordato tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, specialmente se attinente a una nuova valutazione dei fatti o delle prove, è escluso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure sollevate dal ricorrente fossero estranee ai motivi consentiti dalla legge. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni presentate erano un tentativo mascherato di ottenere un riesame nel merito della vicenda, contestando il giudizio di responsabilità. La Corte ha precisato che chi sceglie il patteggiamento accetta la qualificazione del fatto come descritta nell’imputazione e rinuncia a far valere eventuali cause di proscioglimento, salvo che queste non emergano con assoluta evidenza dagli atti. Prospettare vizi di motivazione o contestare la ricostruzione dei fatti non rientra tra le ipotesi che consentono l’impugnazione patteggiamento.
Conclusioni
La decisione in commento conferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che implica una rinuncia. Si rinuncia al dibattimento e alla possibilità di un’ampia difesa nel merito in cambio di un beneficio sanzionatorio. Di conseguenza, si rinuncia anche a un ampio potere di impugnazione. La sentenza di patteggiamento acquisisce una stabilità quasi immediata, potendo essere messa in discussione solo per vizi formali e sostanziali di eccezionale gravità, espressamente previsti dal legislatore. Questa pronuncia serve da monito: la scelta di patteggiare deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore, poiché le sue conseguenze sono, nella maggior parte dei casi, definitive e non più rinegoziabili in una fase successiva.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. Secondo l’ordinanza, l’impugnazione è strettamente limitata ai motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di una pena illegale o vizi della volontà.
Si può contestare la propria colpevolezza in un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No. La Corte chiarisce che il ricorso non può essere usato per rimettere in discussione il giudizio di responsabilità o per contestare la mancata verifica di cause di proscioglimento, poiché questi aspetti sono implicitamente accettati con la scelta del rito speciale.
Cosa accade se un ricorso contro il patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In base alla decisione, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45318 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME 062QSFP nato il 08/01/1972
avverso la sentenza del 01/03/2024 del TRIBUNALE di CUNEO
dato avviso alle – parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epi esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento l’art. 448, 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnab pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate e c non si contesta, in linea con tali indicazioni di principio, una erronea qualificazi immediatamente ricavabile dal tenore dell’imputazione, non si prospetta «difformi contenuti della richiesta e quelli della decisione, non si adducono vizi in punto di della volontà dell’imputato o, infine, si lamenta l’irrogazione di una pena che poss illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni u Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli), ma si contesta il giudizio di resp prospettando solo in apparenza temi inerenti alla qualificazione data al fatto e si add di motivazione inerenti alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di prosciogl art. 129 cpp, rilievi da ritenersi per quanto sopra inammissibili;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 9 settembre 2024.