Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17229 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 17229 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 08/09/1991
avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIUDICE COGNOME di PORDENONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore f-/-
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 20 novembre 2024, adottata ex
art. 444 cod. proc.
pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, sull’accordo delle parti, condannava il ricorrente per i reati a lui ascritti alla pen
concordata di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure a un unico
motivo, qui di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. co proc. pen. con cui deduce la mancanza di motivazione in ordine all’adeguatezza
degli aumenti di pena a titolo di continuazione interna come concordati dalle parti.
3. Il ricorso – da trattarsi secondo il procedimento de plano,
ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
103 del 2017, – è inammissibile.
4. Ed invero, ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.,
introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali della pena o della misura di sicurezza;
Il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibil l’impugnazione e la censura è, dunque, inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione non consente di ravvisare assenza di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 30 gennaio 2025