Impugnazione Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara il Ricorso Inammissibile
L’impugnazione patteggiamento rappresenta un terreno complesso nel diritto processuale penale. Sebbene l’accordo sulla pena sia uno strumento deflattivo del contenzioso, la possibilità di contestare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questi confini, chiarendo quali motivi di ricorso sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Congruità della Pena
Nel caso di specie, due imputati avevano presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Como. Il fulcro della loro doglianza risiedeva nella presunta inadeguatezza della motivazione della sentenza in relazione alla congruità, ovvero all’adeguatezza, della pena che era stata concordata tra le parti e recepita dal giudice.
Gli imputati, in sostanza, non contestavano un errore di diritto o un vizio nella formazione del loro consenso, ma la valutazione del giudice nel ritenere giusta la pena pattuita. Questa linea difensiva si è scontrata con le rigide barriere procedurali introdotte dalla recente normativa.
I Limiti Tassativi all’Impugnazione del Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato i ricorsi inammissibili, basando la propria decisione sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017, ha circoscritto in modo netto le ragioni per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. I motivi ammessi sono tassativi e non includono una generica critica alla motivazione sulla congruità della pena.
Il ricorso è consentito solo per questioni specifiche, quali:
* Mancata corrispondenza tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice.
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
* Errata qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena irrogata.
Poiché le censure dei ricorrenti non rientravano in nessuna di queste categorie, la Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto e rigettare l’impugnazione senza entrare nel merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha sottolineato come la riforma del 2017 abbia voluto limitare l’abuso dello strumento dell’impugnazione per le sentenze di patteggiamento. Consentire un sindacato sulla motivazione della congruità della pena snaturerebbe la natura stessa del rito, che si fonda proprio su un accordo tra accusa e difesa validato dal giudice. La valutazione sulla congruità, una volta effettuata dal giudice di merito, non è più riesaminabile in sede di legittimità, se non nei casi eccezionali di pena ‘illegale’, secondo i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nella nota sentenza ‘Jazouli’ (n. 33040/2015).
La Corte ha quindi agito ‘de plano’, ovvero senza udienza, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis c.p.p. per i ricorsi palesemente inammissibili. A tale declaratoria, come da prassi, è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 c.p.p.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chi opta per il patteggiamento deve essere consapevole che la possibilità di contestare la sentenza è estremamente ridotta. La scelta del rito alternativo implica una sostanziale rinuncia a far valere determinate doglianze in un successivo grado di giudizio. L’impugnazione patteggiamento è un rimedio eccezionale, esperibile solo per vizi specifici e gravi, e non può trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione l’accordo sulla pena liberamente raggiunto tra le parti e avallato dal giudice.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento criticando la motivazione del giudice sulla congruità della pena?
No, l’ordinanza chiarisce che questo motivo di ricorso è inammissibile perché non rientra nell’elenco tassativo dei vizi per cui è consentita l’impugnazione, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (nel caso di specie, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è sempre esclusa?
No, non è sempre esclusa. L’ordinanza ribadisce che il ricorso è possibile, ma solo per le ipotesi specifiche previste dalla legge, come la divergenza tra richiesta e decisione, vizi della volontà dell’imputato, errata qualificazione giuridica del fatto o applicazione di una pena illegale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2830 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2830 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 del GIP TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse comune di NOME RAGIONE_SOCIALE e NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazione della sentenza in relazione alla congruità della pena concordata, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità del pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali n può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti ali’ espressione volontà dell’imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione d pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse d sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (3azouli);
rilevato che all’inammissibilità dei ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, com 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 novembre 2025.