Impugnazione Patteggiamento: Quando il Ricorso è Inammissibile?
L’impugnazione patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con confini ben definiti. Con la recente Ordinanza n. 29404/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza quali siano i limiti invalicabili per contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Questo provvedimento offre uno spunto essenziale per comprendere perché non tutti i motivi di doglianza sono ammessi e quali sono le conseguenze di un ricorso infondato.
Il Caso: Ricorso Contro una Pena in Continuazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un imputato che aveva presentato ricorso contro una sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catania. Tale sentenza non era autonoma, ma consisteva in un aumento di pena applicato in continuazione rispetto a una precedente condanna, già divenuta irrevocabile. L’imputato, tramite il suo difensore, lamentava la violazione degli articoli 129 e 444 del codice di procedura penale, sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto proscioglierlo anziché ratificare l’accordo sulla pena.
Limiti all’Impugnazione Patteggiamento: La Previsione dell’Art. 448 c.p.p.
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’analisi dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma è cruciale perché elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi della volontà: quando l’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare è viziata.
2. Difetto di correlazione: se c’è una discrepanza tra la richiesta di pena concordata e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica: nel caso in cui il fatto sia stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
4. Illegalità della pena: se la pena applicata o la misura di sicurezza disposta sono contrarie alla legge.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in una di queste quattro categorie è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha rilevato che i motivi addotti dal ricorrente erano del tutto estranei ai casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Le lamentele relative al mancato proscioglimento sono state definite ‘del tutto generiche e assertive’. In altre parole, l’imputato non ha sollevato una questione relativa a un vizio del consenso, a un’errata qualificazione del reato o all’illegalità della pena, ma ha tentato una contestazione sul merito della vicenda, inammissibile in questa sede. La scelta del patteggiamento implica, infatti, una rinuncia a contestare la propria colpevolezza nel merito, in cambio di uno sconto di pena. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato al di fuori dei binari legali consentiti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione non è priva di conseguenze per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a disincentivare impugnazioni pretestuose e a finanziare programmi di riabilitazione. La pronuncia, quindi, non solo chiarisce un importante principio di diritto, ma funge anche da monito sull’uso corretto degli strumenti di impugnazione.
Per quali motivi si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è consentito solo per motivi specifici: vizio nel consenso dell’imputato, mancanza di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Un motivo generico, come la richiesta di proscioglimento, è valido per l’impugnazione del patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che affermazioni generiche e assertive, come la critica al mancato proscioglimento, non rientrano nei casi tassativamente previsti dalla legge e rendono il ricorso inammissibile, in quanto la scelta del patteggiamento implica una rinuncia a contestare il merito dell’accusa.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 610, comma 5 bis, c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29404 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELINENARE di CATANIA
dato avyfso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, deduce la violazione degli 129 e 444 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 30 ottobre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Catania, con cui gli è stata applicata la pena di mes 3, giorni 15 di reclusione ed euro 4.000 di multa, quale aumento in continuazione alla pena inflittagli dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro con sentenza divenuta irrevocabile 1’8 luglio 20
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiarnento «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richie sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mis sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurato il manca proscioglimento dell’imputato con affermazioni del tutto generiche e assertive.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.