Impugnazione patteggiamento: quando il ricorso è inammissibile?
L’impugnazione patteggiamento rappresenta un tema cruciale nella procedura penale, poiché definisce i confini entro cui una sentenza concordata tra le parti può essere contestata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti essenziali, confermando la linea rigorosa del legislatore sui motivi di ricorso ammissibili e dichiarando inammissibile un appello basato su un presunto vizio di motivazione.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Taranto. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Inoltre, venivano sollevate censure relative alla pena applicata, contestando la sua adeguatezza.
La decisione della Corte di Cassazione sull’impugnazione patteggiamento
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno richiamato la specifica disciplina che regola l’impugnazione patteggiamento, contenuta nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tale norma, introdotta per deflazionare il carico giudiziario e dare stabilità alle sentenze concordate, limita drasticamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso.
Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, ritenuta equa in considerazione della manifesta infondatezza del gravame.
Le motivazioni
La Corte ha basato la propria decisione su una chiara interpretazione della normativa vigente. L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. delinea un perimetro tassativo per i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento, derogando alla disciplina generale dell’articolo 606 c.p.p. Il controllo di legalità da parte della Cassazione è ammesso solo ed esclusivamente per specifiche violazioni di legge, quali:
1. L’espressione della volontà dell’imputato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto una di queste violazioni di legge, ma ha contestato la motivazione del giudice. La Cassazione ha sottolineato che il riferimento ai predetti punti della decisione deve essere inteso come un richiamo a una violazione di legge e non a una carenza o illogicità della motivazione. Pertanto, un ricorso che si fonda su un presunto vizio di motivazione, come l’omessa valutazione delle cause di non punibilità, esula dai casi consentiti e deve essere dichiarato inammissibile senza formalità, con trattazione camerale non partecipata.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a far valere determinate censure in sede di impugnazione. L’istituto, basato su un accordo processuale, trova la sua stabilità proprio nella limitazione dei mezzi di gravame. L’impugnazione patteggiamento non può trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione il merito della decisione o la valutazione del giudice, a meno che non si configuri una delle specifiche e gravi violazioni di legge tassativamente elencate dal legislatore. La pronuncia serve da monito per gli operatori del diritto, evidenziando l’importanza di ponderare attentamente la strategia processuale prima di accedere a riti alternativi e di formulare i motivi di ricorso nel rigoroso rispetto dei limiti normativi.
Quando è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
È possibile solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che riguardano specifiche violazioni di legge come problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Un presunto vizio di motivazione del giudice è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso basato su un vizio di motivazione, come l’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento, non rientra tra i motivi ammessi dalla legge e, pertanto, è inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione per ragioni non consentite dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41686 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41686 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
datopprte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME COGNOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gup del Tribunale di Taranto del 12 luglio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da part del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. pro pen. con censure relative alla pena che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comm bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gene di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai sol tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettend il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigua l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e se l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurez
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti del decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione came non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
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deciso il 28 ottobre 2024
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