Impugnazione Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
L’impugnazione del patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale dai confini ben definiti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ribadendo un principio consolidato: non tutti i vizi possono essere fatti valere in sede di legittimità. Analizziamo la decisione per comprendere meglio quando e come è possibile contestare un patteggiamento.
Il caso in esame: un ricorso contro la sentenza di applicazione pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Vibo Valentia. Il ricorrente lamentava, principalmente, una violazione di legge dovuta alla mancata verifica, da parte del giudice di merito, della sussistenza di cause di proscioglimento secondo quanto previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava al giudice di aver ratificato l’accordo tra accusa e difesa senza prima accertarsi che non vi fossero i presupposti per un’assoluzione piena. Un secondo motivo di ricorso riguardava presunte illegalità nel trattamento sanzionatorio concordato.
La questione giuridica e i limiti all’impugnazione del patteggiamento
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma restringe notevolmente le possibilità di ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore è quello di dare stabilità agli accordi raggiunti tra le parti e deflazionare il carico giudiziario, evitando che il patteggiamento diventi semplicemente una tappa intermedia prima di un ulteriore grado di giudizio.
Il ricorso è ammesso solo per un elenco tassativo di motivi, che includono, tra gli altri, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate, o la mancata espressione del consenso da parte dell’imputato. Il problema sollevato dal ricorrente – la presunta omessa verifica delle cause di assoluzione – rientra in questo elenco?
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e lineare. Gli Ermellini hanno stabilito che il proposto ricorso esula dalle impugnazioni ammesse avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale.
La Corte ha chiarito che il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento non rientra tra le ipotesi tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis. Citando un proprio precedente (Sentenza n. 1032 del 2019), la Cassazione ha ribadito che l’impugnabilità della pronuncia è limitata esclusivamente ai motivi espressamente previsti dalla norma. Qualsiasi altra doglianza, anche se astrattamente configurabile come violazione di legge, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Anche il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato rigettato. La Corte ha osservato che la pena concordata non appariva inficiata da alcuna ‘illegalità’, concetto che si riferisce a sanzioni non previste dall’ordinamento per quel tipo di reato o applicate in misura superiore o inferiore ai limiti edittali, e non a una mera valutazione di congruità.
Le conclusioni: implicazioni pratiche dell’ordinanza
La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso che blinda, di fatto, la sentenza di patteggiamento da ricorsi generici o esplorativi. Per chi sceglie la via dell’applicazione pena su richiesta, la possibilità di un ripensamento in sede di Cassazione è estremamente limitata. La scelta del patteggiamento deve essere, pertanto, consapevole e ponderata, poiché le vie d’uscita successive sono molto strette.
L’ordinanza serve da monito: l’impugnazione del patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto, ma solo un rimedio eccezionale per correggere vizi giuridici gravi e specifici. La conseguenza processuale di un ricorso presentato al di fuori di questi paletti è la sua declaratoria di inammissibilità ‘de plano’ (senza udienza), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per la mancata verifica delle cause di proscioglimento?
No, l’ordinanza chiarisce che questo motivo di ricorso non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, e pertanto il ricorso è inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
L’illegalità della pena è un motivo valido per impugnare il patteggiamento?
Sì, l’illegalità della pena è uno dei motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento. Tuttavia, nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il trattamento sanzionatorio applicato non fosse inficiato da alcuna illegalità, respingendo anche questo profilo di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23641 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SORIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 del GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
OSSERVA
Ritenuto che il proposto ricorso esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Quanto al secondo motivo di ricorso, il trattamento sanzionatorio non appare inficiato da illegalità e pertanto, anche sotto ulteriore profilo, il ricorso esula dai motivi che possono essere proposti avverso sentenza di applicazione pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
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