Impugnazione Patteggiamento: Quando è Ammessa e Quando No
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema processuale penale per definire rapidamente i procedimenti. Tuttavia, le possibilità di contestare la sentenza emessa sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’impugnazione patteggiamento, confermando che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione del giudice di legittimità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio la portata della normativa.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Pena Concordata
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano. L’imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero, ha deciso di impugnare la decisione finale dinanzi alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso verteva su presunti vizi di motivazione della sentenza riguardo alla quantificazione della pena inflitta. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente giustificato la misura della sanzione, sebbene questa fosse frutto di un accordo tra le parti.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno basato la loro decisione sulla chiara dicitura dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma del 2017, ha drasticamente ridotto i motivi per cui è possibile presentare un’impugnazione patteggiamento.
La Corte ha stabilito che le censure relative alla motivazione sulla congruità della pena concordata non rientrano nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, ovvero senza la celebrazione di un’udienza formale, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro i Limiti all’Impugnazione Patteggiamento
Le motivazioni della Corte risiedono nella ratio della legge. L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento a specifiche violazioni di legge. Queste includono, ad esempio, l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’applicazione di una pena considerata illegale (perché eccedente i limiti edittali o di specie diversa da quella prevista).
Nel caso specifico, contestare la motivazione sulla misura della pena non equivale a denunciare l’illegalità della stessa. La pena era stata concordata tra accusa e difesa e ratificata dal giudice; pertanto, una critica alla sua motivazione risulta estranea all’unica ipotesi di vizio concretamente rilevabile, ovvero l’applicazione di una sanzione contra legem. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare nel merito la decisione, salvo che per i ristretti motivi previsti dalla normativa.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente circoscritte. La logica del legislatore è quella di garantire la stabilità delle decisioni prese con l’accordo delle parti, deflazionando il carico dei giudizi di impugnazione.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’assistenza legale in fase di accordo sulla pena diventa cruciale. È in quel momento che devono essere ponderati tutti gli aspetti, inclusa la congruità della pena, poiché le successive vie di ricorso sono quasi del tutto precluse. La sentenza ribadisce che l’impugnazione patteggiamento non è uno strumento per rinegoziare l’accordo, ma un rimedio eccezionale contro palesi violazioni di legge.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita fortemente i motivi di impugnazione. Il ricorso è ammesso solo per specifiche ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’applicazione di una pena illegale.
La motivazione sulla misura della pena può essere un valido motivo di ricorso contro un patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, i presunti difetti di motivazione sulla misura della pena irrogata non rientrano tra i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Questo tipo di censura è estranea all’unica ipotesi di vizio rilevante, ovvero l’applicazione di una pena che, seppur concordata, sia illegale.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell’art 444 e ss cpp;
ritenuto che i motivi prospettati dai diversi ricorsi sono tutti inammissibili perché l’art. comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella prospettata dall’impugnazione in esame che mette in gioco asseriti difetti di motivazione quanto alla misura della pena irrogata e ch dunque, risulta all’evidenza estranea all’unica ipotesi di vizio utilmente rilevabile avverso sentenza a pena patteggiata, i.e. quella della avvenuta applicazione di una pena che seppur concordata possa ritenersi illegale;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, com 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle fmmende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.