Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22858 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22858 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Rovereto il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 20/09/2023 del Presidente del Tribunale di Rovereto;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20/09/2023 il Presidente del Tribunale di Rovereto ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, presentato nell’interesse di COGNOME NOME, avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in precedenza emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato due motivi di
ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui agli artt. 112 e 113 d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 d.lgs. n. 150 del 2011.
Sostiene, in particolare, che la decisione del Presidente del Tribunale di Rovereto risulterebbe illegittima perchè avverso il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso, per l’insussistenza delle prescritte condizioni reddituali, su richiesta del competente Ufficio finanziario il rimedio impugnatorio del ricorso per cassazione costituirebbe mera facoltà della parte, legittimata, quindi, ad esperire, in via alternativa, reclamo al Capo dell’Ufficio.
2.2. Con il secondo motivo si duole ancora, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, del disposto di cui agli artt. 112 e 113 d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 d.lgs. n. 150 del 2011.
Assume al riguardo che la decisione impugnata risulterebbe illegittima anche perché difetterebbe, nel caso concreto, una formale richiesta del competente Ufficio finanziario, limitatosi ad effettuare una mera sollecitazione, sicché, in presenza di un provvedimento revocatorio adottato “ex officio” dal giudice, l’unico rimedio andrebbe individuato nell’indicato reclamo.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. 1 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia.
Rileva in proposito il Collegio che la ricorrente, valendosi della normativa processualcivilistica, ha provveduto a notificare il proposto ricorso al Ministero della giustizia, presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale (l’Avvocatura dello Stato) e ne ha, poi, curato il deposito, ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ., presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte.
Le forme processuali adottate per l’impugnazione non risultano, tuttavia, corrette, atteso che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale.
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di revoca dell’ammissione deve essere, pertanto, presentato, entro il termine di cui all’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi di quanto previsto dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01, nonché, in precedenza, anche Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 27/01/2016, Messana, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso, pur tempestivamente notificato alle altre parti, non è stato depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ma presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte, allorquando erano ormai decorsi i termini di impugnazione previsti dal citato art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002.
Ne consegue che lo stesso dev’essere dichiarato inammissibile, sia perché tardivamente proposto, sia perché presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come sancito dal menzionato art. 582 cod. proc. pen.
E invero, il disposto di cui all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. commina la sanzione dell’inammissibilità per il caso dell’inosservanza delle disposizioni disciplinanti i tempi e i modi di presentazione dell’impugnazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2024