Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36471 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME MINISTERO RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del PG, nella persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre avverso l’ordinanza n. 3105/23, con la quale il Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente avverso il provvedimento del 18/01/2023, con il quale il Magistrato di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in relazione al procedimento di RAGIONE_SOCIALE n. 2023/369 RAGIONE_SOCIALE.
Mediante l’articolazione di cinque motivi, sostanzialmente di analogo tenore, il ricorrente deduce violazione di legge ; lamentando che l’ordinanza impugnata sia stata emessa senza considerare la documentazione (in particolare, l’istanza di ammissione al beneficio in data 10/01/2023), e senza tener conto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rinvio per poter valutare la produzione di ulteriori mezzi di prova diretti a superare la presunzione di cui all’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto intempestivo e proposto con modalità non conformi alla disciplina legale sulle impugnazioni.
Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato alla controparte processuale, RAGIONE_SOCIALE presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale i e cioè l’RAGIONE_SOCIALE nella sua sede distrettuale, e successivamente depositato presso la cancelleria del giudice di legittimità, cui risulta pervenuto solo in data 11/01/2024, mentre il provvedimento impugnato (emesso il 23/11/2023 e depositato in cancelleria il 18/12/2023) risulta essere stato notificato a mezzo PEC in data 19/12/2023.
Le forme processuali adottate dal ricorrente per l’impugnazione non sono corrette / atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di dover aderire, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide
i
sull’opposizione al provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, COGNOME NOME, Rv. 285068; Sez. 4, n, 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265793). É lo stesso art. 591 cod. proc. pen. a ricollegare la sanzione RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità alle impugnazioni non rispettose RAGIONE_SOCIALEa disciplina sui tempi e sui modi di presentazione RAGIONE_SOCIALEe stesse, anche rispetto all’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di cancelleria deputato a ricevere l’atto di impugnazionefhe, salvo che la legge disponga altrimenti, è quello presso l’Autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1, cod. proc. pen.).
Nel caso in specie, pertanto, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che il ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sulla opposizione al decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE sia stato notificato alla controparte processuale nel rispetto del termine di impugnazione, laddove il ricorso andava depositato presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario che aveva zi tè .esso il provvedimento impugnato entro il termine stabilito dall’art.”2, -, d.P.R. 115/2002 (venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato) e pertanto a decorrere dal 19/12/2023, data in cui il difensore del NOME riceveva la PEC con l’esito del giudizio oppositivo. Termine che è spirato il giorno 08/01/2024, senza che l’impugnazione sia stata depositata presso la cancelleria del giudice a quo.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile in quanto intempestivo e comunque non presentato nelle forme previste dalla legge.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che vanno liquidate in euro mille.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in euro mille.
Così deciso in data 11 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Plesidente