Impugnazione Patrocinio a Spese dello Stato: Come e Dove Presentare Ricorso
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, garantito anche a chi non dispone dei mezzi economici attraverso l’istituto del patrocinio a spese dello Stato. Ma cosa accade se la richiesta viene respinta? La recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla corretta procedura per l’impugnazione del patrocinio a spese dello Stato, evidenziando un errore comune che può ritardare la tutela dei propri diritti. Questo articolo analizza la decisione e spiega il percorso corretto da seguire.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dal rigetto, da parte del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Napoli, di un’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un cittadino. Convinto di aver subito un torto, l’istante decideva di contestare tale decisione proponendo direttamente ricorso alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giustizia italiana.
L’Errore Procedurale nell’Impugnazione del Patrocinio a Spese dello Stato
L’atto presentato dall’istante, qualificato come ricorso per cassazione, era proceduralmente errato. La Corte di Cassazione, infatti, ha un ruolo specifico: quello di giudice di legittimità, che valuta la corretta applicazione delle norme di diritto, non di riesaminare nel merito decisioni come quella sul patrocinio legale. La giurisprudenza costante ha da tempo stabilito che la via per contestare il diniego di ammissione a questo beneficio non è il ricorso alla Suprema Corte.
Il legislatore ha previsto uno strumento specifico e più agile per queste situazioni. L’errore dell’istante è stato quello di non avvalersi del corretto rimedio giuridico, rischiando di veder preclusa la possibilità di una revisione della decisione a lui sfavorevole.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel motivare la propria decisione, ha richiamato un principio consolidato. Il provvedimento che respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è appellabile in Cassazione. Il rimedio corretto è il ricorso in opposizione, da presentare al presidente dell’ufficio giudiziario di cui fa parte il magistrato che ha emesso il rigetto. Nel caso di specie, la competenza spettava al Presidente del Tribunale di Napoli.
Il fondamento normativo di questa procedura si trova nell’articolo 99 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia). Questa norma delinea un percorso specifico, pensato per essere rapido ed efficace. Invece di respingere il ricorso dichiarandolo inammissibile, la Corte ha agito secondo un principio di conservazione degli atti giuridici. Ha riqualificato l’impugnazione da ‘ricorso per cassazione’ a ‘opposizione’ e ha ordinato la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente, ovvero il Presidente del Tribunale di Napoli. In questo modo, il diritto del cittadino a ottenere una revisione della decisione non è andato perduto a causa di un errore formale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante regola procedurale: per l’impugnazione del patrocinio a spese dello Stato in ambito penale, lo strumento corretto è l’opposizione al Presidente del Tribunale, non il ricorso per cassazione. La decisione della Suprema Corte serve da guida per cittadini e avvocati, chiarendo la via da percorrere per tutelare efficacemente il diritto alla difesa. La scelta di riqualificare l’atto, anziché dichiararlo inammissibile, dimostra un approccio volto a garantire la sostanza del diritto sulla forma, indirizzando la richiesta verso il giudice competente e assicurando che la domanda di giustizia possa essere esaminata nel merito.
Come si contesta il rigetto di un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
Non si deve presentare un ricorso per cassazione, ma un ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, indirizzato al presidente dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto.
Cosa succede se si presenta erroneamente un ricorso per cassazione?
La Corte di Cassazione, basandosi su un principio di conservazione degli atti, non dichiara il ricorso inammissibile ma lo riqualifica come opposizione e trasmette gli atti all’autorità giudiziaria competente per la decisione, in questo caso il Presidente del Tribunale.
Qual è il fondamento normativo che regola l’opposizione al diniego del patrocinio a spese dello Stato?
La base legale per questo specifico rimedio processuale è l’articolo 99 del d.P.R. n. 115/2002, noto come Testo Unico sulle spese di giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42965 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 42965 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
Motivi della decisione
Considerato che con provvedimento in data 25.7.2024 il GIP del Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da NOME COGNOME.
Rilevato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’istante.
Ritenuto di condividere quanto osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, nel senso che l’impugnazione proposta debba essere qualificata come ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002.
Osservato in effetti che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto (cfr. Sez. 4, n. 47812 del 08/10/2019, Rv. 277558 – 01; Sez. 4, n. 18592 del 19/3/2013, Rv. 255816 – 01)
Rilevato, pertanto, che la presente impugnazione debba essere qualificata come opposizione ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli, per quanto di competenza.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli.
Così deciso il 14 novembre 2024
Il Pr
Il Consi e estensore
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